Autocertificazione

A far data dal 1° gennaio 2012, in base all’art. 15 della Legge 183/ 2011 (Legge di Stabilità 2012) le certificazioni di anagrafe e stato civile (residenza, stato di famiglia, contestuali, nascita etc) possono essere rilasciate esclusivamente se il cittadino deve presentarle a soggetti privati. Tale certificazione recherà la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“.

Il costo è invariato, in quanto è confermato il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria per ciascun documento (€ 16,00 + € 0,52).

Quindi cittadini dovranno utilizzare, nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.), l’autocertificazione: ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), non comporta alcun costo (nessuna imposta di bollo né diritti di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.

Si ricorda comunque che anche i soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai, ai sensi dell’ art. 2. D.P.R. 445, possono discrezionalmente accettare l’autocertificazione prodotta dal cittadino.