A far data dal 1° gennaio 2012, in base all’art. 15 della Legge 183/ 2011 (Legge di Stabilità 2012) le certificazioni di anagrafe e stato civile (residenza, stato di famiglia, contestuali, nascita etc) possono essere rilasciate esclusivamente se il cittadino deve presentarle a soggetti privati. Tale certificazione recherà la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“.
Il costo è invariato, in quanto è confermato il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria per ciascun documento (€ 16,00 + € 0,52).
Quindi cittadini dovranno utilizzare, nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.), l’autocertificazione: ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), non comporta alcun costo (nessuna imposta di bollo né diritti di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.
Si ricorda comunque che anche i soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai, ai sensi dell’ art. 2. D.P.R. 445, possono discrezionalmente accettare l’autocertificazione prodotta dal cittadino.
- 1 Dichiarazione certificazione generica
- 2 Assolvimento obblighi contributivi
- 3 Cittadinanza
- 4 Cumulativo-nascita-esistenza in vita-residenza-cittadinanza-stato civile
- 5 Dati registri Stato Civile
- 6 Esistenza in vita
- 7 Decesso coniuge
- 8 Godimento diritti politici
- 9 Iscrizione associazioni
- 10 Legale rappresentante
- 11 Nascita
- 12 Nascita figlio
- 13 Posizione Militare
- 14 Possesso codice fiscale
- 15 Residenza
- 16 Situazione economica
- 17 Situazione reddituale
- 18 Stato di famiglia
- 19 Stato di famiglia aggiornato alla data del
- 20 Stato lavorativo
- 21 Titoli culturali
- 22 Vivente a carico