ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – ORDINANZA N.11 DEL 20.06.2022 – INCENDI BOSCHIVI ANNO 2022

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art.50 comma 5 e all’art. 54, comma 4 ai sensi del quale il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri diramata in data 30/05/2022 pub. In G.U. n. 128 del 03.06.2022 recante le raccomandazioni operative, per la stagione estiva 2022, per le attività di antincendio boschivo e per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, a quelli di interfaccia in zona urbano – rurale e ai rischi conseguenti, individuando il periodo della campagna estiva dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022;
Dato Atto che nella stagione estiva 2021 si sono verificati molteplici eventi con significative conseguenze e distruzione di ingenti ettari di vegetazione, compresi parchi naturali;
Considerato che nell’ambito della corrente stagione incendi boschivi si rende necessario un impegno sempre più strutturato tra le Amministrazioni Comunali e altre strutture a vario titolo competenti, al fine di una maggiore efficacia delle attività di prevenzione, di previsione e di contrasto, nel rispetto delle competenze previste dalla Legge n. 353 del 21 novembre 2000;
Ritenuto di dover disporre, a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, l’adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;
Vista la nota della Prefettura di Terni del 06/06/2022;
Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;
Vista la LR Umbria n.28 del 19.11.2001 “Testo unico regionale per le foreste” che disciplina la norma regionale forestale e recepisce la L. 353/2000;
Visto il D. Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in Legge 28 luglio 2008 n. 125, in particolare l’art. 6-bis “Modifiche all’art. 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
Considerato che ai sensi della LR N. 28/01 e del Piano Antincendi approvato con DGR n. 1589/2018, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune Parrano a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della L. 353/2000 e immediatamente ad essi adiacenti,

vietato:

  • L’accensione di fuochi di ogni tipo compresi spettacoli pirotecnici;
  • Il brillamento mine, salvo nelle aree estrattive autorizzate e fermo restando la messa in atto di tutte le possibili misure preventive;
  • L’uso di apparecchi a fiamma o elettrici;
  • L’uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • L’ abbandono, se accesi, di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili;
  • L’abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali;

 

O R D I N A

Dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022 considerato il periodo caratterizzato da grave pericolosità per gli incendi:
1. Secondo le previsioni della Legge 21 novembre 2000 n. 353 art. 10 comma 5 e L.R. Umbria n. 28/01 art. 24 comma 3 e s.m. e i., allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, in tutto il Comune ove vi è rischio di incendio della vegetazione o incendio boschivo, che sia tassativamente vietato:

  • L’accensione di fuochi di ogni tipo compresi spettacoli pirotecnici;
  • Il brillamento mine, salvo nelle aree estrattive autorizzate e fermo restando la messa in atto di tutte le possibili misure preventive;
  • L’uso di apparecchi a fiamma o elettrici;
  • L’uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • L’ abbandono, se accesi, di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili;
  • L’abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali;


2. Su tutto il territorio comunale è vietato esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo, mongolfiere di carta note come lanterne volanti dotate di fiamma libera, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare le attività pirotecniche, nelle aree non a rischio di incendio, solo dopo accurata verifica sul posto di condizioni, di mezzi e squadre Antincendio indicate nelle documentazioni presentate dal pirotecnico, e ritenute idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi per tutta la durata dell’attività ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato, l’eventuale innesco e propaganda di incendio. Ove tali presidi, siano inadeguate o insufficienti ovvero le condizioni di vento, e le temperature siano tali da far aumentare il rischio di propaganda di incendi, il Sindaco sospenderà e annullerà l’attività pirotecnica.
3. All’Anas, alle società di gestione di servizi idrici, alla Provincia, ai Consorzi di Bonifica, di
coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva
competenza, con particolare riferimento ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate,
arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle
banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed
ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali si applica ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dai vari Enti di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
4. Ai proprietari ed affittuari e ai conduttori dei terreni coltivati a cereali o foraggi o altra coltura a
conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura o sfalcio, l’obbligo di circoscrivere l’intero fondo,
con una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e
costante di almeno 10 mt e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree
circostanti e/o confinanti.
5. Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare delle fasce protettive, lungo tutto il perimetro di confine, prive di qualsiasi materiale secco per una larghezza non inferiore a 5 metri.
6. Ai proprietari, affittuari, ed ai conduttori a qualsiasi titolo di campi a coltura di non bruciare le
stoppie e le paglie al termine della coltura stessa su tutto il territorio e per tutto il periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.
7. Ai proprietari, affittuari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono e/o a riposo di non bruciare la vegetazione spontanea.


DISPONE AI FINI DI UNA ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

1. Ai proprietari, affittuari e conduttori enti pubblici e privati titolari della gestione, di provvedere ad
una manutenzione e conservazione dei boschi, di provvedere alla ripulitura e alla conservazione dei viali parafuoco, in particolare lungo le strade, autostrade, ferrovie, terreni coltivati, pascoli, incolti e cespugliati.
2. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di centri residenziali, alberghi, strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento secondo le disposizioni e regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno avere cura che i piani di evacuazione ed i punti di raccolta, siano liberi ed accessibili e mantenuti idonei secondo i sistemi di difesa antincendio.


VIGILANZA E SANZIONI

Tutti gli organi di Polizia sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
Fermo restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, per cui è prevista dall’art.7-bis del D.lgs. 267/2000 una sanzione da 25€ a 500€ con misura ridotta € 50, in virtù della sopra richiamata Legge 28 luglio 2008 n. 125 è invece soggetto ad una sanzione amministrativa, in misura ridotta di € 100.
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia al provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge Regionale n. 28/2001.
Si fa presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. per l’Umbria o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 29 giugno 2022

IL SINDACO
VALENTINO FILIPPETTI