Parrano, il Consiglio Comunale del 21.10.2022 vara il REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

 

 

 

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI 

 

 
   

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di Applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Principi generali

Articolo 4 – I cittadini attivi

Articolo 5 – Patto di collaborazione

 

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

Articolo 7 – Patti di collaborazione

 

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 8 – Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

 

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

Articolo 9 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 10 – Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 11 – Facilitazioni

Articolo 12 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 13 – Formazione

Articolo 14 – Autofinanziamento

 

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 15 – Comunicazione di interesse generale

Articolo 16 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

 

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 17 – Prevenzione dei rischi

Articolo 18 – Responsabilità

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 – Clausole interpretative

Articolo 20 – Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 21 – Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa

Articolo 22 – Disposizioni transitorie

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 114 comma 2, 117 comma 6, 118, comma 4, della Costituzione e art.3 comma 5 dell’art. 267 del TUEL.
  2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su proposta dell’amministrazione comunale.
  3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n.241.

 

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

  1. Beni comuni urbani e rurali: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, compresi i beni digitali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona e dall’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
  2. beni culturali: cose mobili e immobili, che presentino i requisiti di cui all’art.10 D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
  3. comune o amministrazione: il Comune di Parrano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  4. cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini affiancati da adulti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale (senza fini pubblicitari o di autopromozione), che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
  5. amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
  6. proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni informa condivisa con l’amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
  7. patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
  8. cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione eabbellimento dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita l’integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità;
  9. rigenerazione: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
  10. gestione condivisa: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
  11. spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

 

Articolo 3 – Principi generali

  1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  2. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
  3. pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
  4. responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione coni cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
  5. inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
  6. pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
  7. partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
  8. sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
  9. proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
  10. adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
  11. informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principidiimparzialità, buon andamento, trasparenzae certezza;
  12. autonomia civica: l’amministrazione riconosce il valore costituzionale dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
  13. prossimità e territorialità: l’amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.
  14. l’Amministrazione favorisce la più ampia partecipazione della comunità locale in tutte le sue articolazioni sociali.

 

 

 

Articolo 4 – I cittadini attivi

  1. L’intervento dicura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
  2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa deibeni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
  3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione con divisa dei beni comuni.
  4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
  5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

 

Articolo 5 – Patto di collaborazione

  1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, per perseguire il bene comune.
  2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
  3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  4. Gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  5. La durata della collaborazione, le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  6. Le modalità di azione, il ruolo e di reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e di limiti di intervento;
  7. gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
  8. l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
  9. le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
  10. le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
  11. l’eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
  12. le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
  13. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causadegli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delleeventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall’articolo 21 del presente regolamento;
  14. le modalità per l’adeguamento e le eventuali modifiche degli interventi concordati;
  15. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e soggetti ad essi assimilati, dal D.lgs 81/2008.
  16. Il patto di collaborazione può essere soggetto a mecenatismo.
  17. Con l’Amministrazione comunale si possono stipulare patti con riferimento a quei beni comuni che sono di proprietà, o in uso, gestione o godimento del Comune di Parrano. I beni comuni possono essere riconosciuti con deliberazione della Giunta comunale, sia con proposte dirette da parte dei cittadini sia per iniziativa dell’Amministrazione. Le proposte dei cittadini potranno essere trasmesse al Segretario Comunale. Previa valutazione tecnica del Dirigente competente. che può interloquire con i cittadini per perfezionarne gli aspetti tecnici, tali proposte verranno vagliate dalla Giunta comunale.

 

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

 

 

Articolo 6 – Disposizioni generali

  1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art.118 ultimo comma della Costituzione.
  2. Possono essere previsti diversi livelli di intervento: cura occasionale (intervento occasionale sporadico), cura condivisa e continuativa (intervento costante con tempistiche precise e che si ripete nel tempo), gestione condivisa e valorizzazione (impegno quotidiano costante).
  3. L’organizzazione di questa funzione deve essere tale da:
  4. assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
  5. consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
  6. garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l’amministrazione.

4) Per garantire il rispetto delle finalità e dei principi contenuti nel presente regolamento, il Segretario Comunale raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica il contenuto e lo comunica al dirigente competente, il quale valuta la proposta ed istruisce la pratica attraverso il modello di Patto di collaborazione, allegato.

  1. E’ possibile il coinvolgimento anche di più settori tra loro trasversali (es: Sport/associazionismo, servizi sociali, ambiente, tributi, ecc.).
  2. L’ufficio comunale competente cura:
  3. l’istruttoria delle proposte di collaborazione, assicurando il corretto bilanciamento dei molteplici interessi pubblici e privati sottesi alle stesse;
  4. mantiene la relazione con i cittadini per la definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione;
  5. monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
  6. raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto per valutare l’efficacia del patto di collaborazione.

 

Articolo 7 – Patti di collaborazione

  1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l’Ufficio preposto, secondo un modello di Patto di collaborazione che verrà messo a disposizione sul portale del Comune, allegato al presente regolamento.
  2. Il modello sopracitato contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio per la loro realizzazione.
  3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
  4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 30 giorni.

 

 

 

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

 

Articolo 8 -Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

  1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
  2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l’annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
  3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione devono pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
  4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili i quali dovranno essere eseguiti secondo le normative vigenti. Nel caso di manutenzione straordinaria e restauro i proponenti (cittadini attivi) devono possedere le specifiche competenze e professionalità richieste per gli interventi e dovranno possedere il titolo edilizio pertinente.
  5. La sottoscrizione di patti di collaborazione non esclude la necessità di prevedereche i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L’assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell’accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
  6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il

decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono gestite dall’ufficio del Comune che ha in carico il procedimento.

  1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito.
  2. La durata dei patti di collaborazione non supera normalmente i nove anni.
  3. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’articolo 838 Codice Civile.
  4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata adesso assegnati.
  5. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale, individua periodicamente, nell’ambito del patrimonio del Comune, gli edifici e le aree in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e valorizzazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

 

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

 

Articolo 9 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

  1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
  2. Il Comune stipula apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro.
  3. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei privati cittadini.
  4. Qualora il patto di collaborazione derivante da avviso pubblico, abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’uso a titolo gratuito e in modo non esclusivo, del bene di proprietà comunale.
  5. Alla copertura di eventuali costi derivanti dall’applicazione del presente regolamento si farà fronte nei limiti della disponibilità di bilancio a tal fine previsto.

 

Articolo 10 – Esenzioni ed agevolazioni

  1. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone del Regolamento T.O.S.A.P. (Tassa Occu-pazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse, come da normativa vigente (2).
  2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento T.O.S.A.P. e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  3. Si tratti di iniziative occasionali;
  4. La raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  5. I beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
  6. Le attività commerciali, intese come attività poste in essere da soggetti dotati di partita iva nell’ambito di attività imprenditoriale sono soggette al pagamento del Canone Patrimoniale, a meno che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall’art. 20 del citato regolamento:
  7. le occupazioni realizzate da enti che non perseguono fine di lucro per le manifestazioni patrocinate dal Comune effettuate per attività culturali ed educative, comprese quelle finalizzate allo sviluppo economico delle realtà locali o al recupero delle tradizioni storiche;
  8. in relazione a particolari eventi/manifestazioni, la Giunta Comunale potrà valutare la possibilità di esentare il pagamento del relativo canone in relazione all’attività prevalentemente di natura culturale e/o sportiva e/o solidale e/o di promozione territoriale e/o ambientale organizzata con l’evento/manifestazione. L’interpretazione della prevalenza sarà stabilita in apposite linee guida approvate dalla Giunta Comunale con propria delibera.

 

 

 
   

 

(2) Sono soggettivamente escluse dall’applicazione del canone: a) le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di Parrano per attività di pubblico interesse. (l’art.20 comma 2 del Regolamento Comunale).

 

  1. Gli enti non commerciali possono organizzare raccolte pubbliche fondi non soggetti al pagamento del Canone patrimoniale mentre, le attività commerciali sono soggette al pagamento del Canone stesso, come da normativa qui di seguito specificata.

 

Le raccolte pubbliche fondi costituiscono oggetto di apposita disciplina giuridica (Decreto Legislativo 460/1997), la quale stabilisce che le raccolte pubbliche di fondi sono fatte dagli enti non commerciali per ottenere contributi per lo svolgimento delle proprie attività

– Ai sensi dell’art 143 del TUIR (DPR 917/1986) “Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1dell’articolo 73:

  1. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  2. i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’ articolo 8, comma7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi”).

 

Articolo 11 – Facilitazioni

  1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
  2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria e nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l’amministrazione.

 

Articolo 12 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

 

 

  1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d’uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
  2. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 1.

 

 

Articolo 13 – Formazione

  1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
  2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
  3. Il Comune collabora con gli operatori scolastici e gli organismi di rappresentanza dei giovani, affinché nel progettare i patti di collaborazione si tenga conto del punto di vista dei bambini e dei ragazzi.

 

Articolo 14 -Autofinanziamento

  1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestionecondivisaorigenerazionedeibenicomuniacondizionechesiagarantitalamassimatrasparenza sulla fase di raccolta delle risorse e sulla loro destinazione e utilizzo.
  2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessori e nell’ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all’autofinanziamento.

 

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

 

 

Articolo 15 – Comunicazione di interesse generale

  1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e dalla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un’area dedicata nel portale del Comune, come meglio specificato nell’art.22.
  2. L’attività di comunicazione mira in particolare a:
  3. Consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa,

 

anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;

  1. Favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  2. Mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

 

Articolo 16 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

  1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
  2. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sulsito internet, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma ritenuta idonea, di comunicazione e diffusione.
  3. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione, come da modelli allegati.
  4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  5. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
  6. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  7. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, fermare stando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
  8. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati inmodo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
  9. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
  10. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  11. azioni e servizi resi;
  12. risultati raggiunti;
  13. risorse disponibili ed utilizzate.

 

 

CAPOVI-RESPONSABILITÀEVIGILANZA

 

 

Articolo 17 – Prevenzione dei rischi

  1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
  2. Il Comune promuove ed organizza la formazione rivolta ai cittadini attivi finalizzata all’acquisizione di conoscenze sul quadro normativo, sulle misure di prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
  3. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e da rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi, nonché ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
  4. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 3, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

 

Articolo 18 – Responsabilità

  1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.
  2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comunirispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 19 – Clausole interpretative

  1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini le disposizioni delpresente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 20 – Entrata in vigore e sperimentazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dalla sua entrata in vigore.

 

Articolo 21 – Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa

  1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all’amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

 

Articolo 22 – Disposizioni transitorie

  1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
  2. Alla copertura di eventuali costi derivanti dall’applicazione del presente regolamento si farà fronte nei limiti della disponibilità di bilancio a tal fine previsto.

PARRANO, Consiglio Comunale il 21 Ottobre

COMUNE DI PARRANO                                                          PROVINCIA DI TERNI

IL SINDACO
VISTO L’ART. 50 del D.L.gs. 267/2000.

 E’ CONVOCATOLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA
NELLA CONSUETA SALA DELLE ADUNANZE PER LE ORE 18,30 – DEL 21 OTTOBRE
2022 PER DISCUTERE SUGLI AFFARI DI COMPETENZA E DI CUI AL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
1.CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL TERRITORIO DELL’ORVIETANO PER LA
PROGETTAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELL’AREA INTERNA SUD
OVEST ORVIETANO. ATTO DI PROROGA
2.REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI- ADOZIONE
3.REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI
URBANI-APPROVAZIONE
IL SINDACO
Valentino Filippetti