MISURE ANTI COVID REGIONE : Ordinanza 68 del 23 ottobre 2020

 

CON QUESTA ORDINANZA SI FISSANO ULTERIORI RESTRIZIONI RISPETTO A QUELLE GIA’ EMANATE DAL GOVERNO

I COMUNI POSSONO INTERVENIRE ULTERIORMENTE E NOI LO FAREMO LIMITANDO L’ACCESSO AI CIMITERI NEI GIORNI DEL 1 E 2 NOVEMBRE

Il Sindaco

Valentino Filippetti

 

Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente
atto n. 68 del 23/10/2020 1
ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 ottobre 2020, n. 68
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni
sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente
più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente
più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l’epidemia da COVID-19 è stata dichiarata
dall’Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello
mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31
gennaio 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio
2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
COD. PRATICA :2020-011-77
Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente
segue atto n. 68 del 23/10/2020 pag. n. 2
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure
urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” come covertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative
del decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull’inetro territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l’avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si
assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano
sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche in
tempi differiti;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del
07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemologica da covid-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da covid 19”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza
al 31 gennaio 2021;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;
Visto il verbale della seduta congiunta del Comitato Tecnico Scientifico regionale e del
Nucleo Epidemiologico regionale del 18 ottobre 2020 in cui si è evidenziato, tra l’altro, un
incremento dei contagi nella regione Umbria confermato dai dati dei contagi dei giorni 19, 20,
21, 22 e 23 ottobre 2020, e pertanto si rende necessario adottare ulteriori misure restritive ai
sensi delle vigenti disposizioni;
Preso atto delle risultanze della riunione del CRU del 19 ottobre 2020;
Considerato pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure
urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio anche in relazione alle
situazioni che configurano rischi di assembramento;
Richiamate le precedenti ordinanze della Presidente della Giunta regionale emanate per la
ripartenza delle attività produttive nella Regione Umbria;
Rilevato che per l’Umbria è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività
economiche, produttive e culturali, subordinando l’attuazione dello stesso ad un attento
monitoraggio, prevedendo che, anche sulla base delle indicazioni nazionali, si possa
procedere alla sospensione del piano di riapertura in esito alla continua verifica da parte del
Comitato scientifico regionale insediato;
Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e
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Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente
segue atto n. 68 del 23/10/2020 pag. n. 3
pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19,
approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono
raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con
l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 (G.U. 18 ottobre
2020 n. 258);
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità
pubblica;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che
potranno essere oggetto di ulteriori determinazioni in considerazione dell’andamento dei
contagi;
Sentito il Ministro della Salute;
O R D I N A
Art. 1
1. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è vietata l’apertura nelle
giornate di domenica:
a) di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al
dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18
della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, edicole,
tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
b) dei centri commerciali, outlet, “mall” o attività comunque denominate di cui all’articolo
29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10;
c) dei pubblici esercizi di cui al comma 6 dell’articolo 29 della legge regionale 13 giugno
2014, n. 10, inseriti nei centri commerciali individuati dalla lettera b) del presente
comma anche se dotati di accesso autonomo al pubblico.
2. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino 14 novembre 2020 è vietato l’esercizio nelle
giornate di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche.
3. Le disposizioni dei commi 1 lettera a) e 2 non trovano applicazione nella giornata del 1
novembre 2020 limitatamente al solo commercio al dettaglio di fiori e piante (codice
ATECO G 47.76.10) esercitato in sede fissa o su aree pubbliche.
Art. 2
1. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è consentita l’effettuazione
delle sole cerimonie a carattere istituzionale non rinviabili promosse ed organizzate da
pubbliche amministrazioni sia in spazi aperti che in luoghi al chiuso, solo ed
esclusivamente qualora sia possibile assicurarne lo svolgimento in forma statica e
mantenendo rigorosamente il distanziamento interpersonale di un metro lineare sia
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Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente
segue atto n. 68 del 23/10/2020 pag. n. 4
frontale che laterale e comunque prevedendo il limite massimo di presenze in numero di
trenta partecipanti.
2. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è vietata l’effettuazione da
parte di soggetti privati e pubblici di iniziative ed eventi promozionali di prodotti alimentari,
prodotti tipici e prodotti artigianali, nonché di ogni altro tipo di evento culturale, sportivo o
sociale non esplicitamente riconducibile alle fattispecie consentite ai sensi del DPCM 13
ottobre 2020 e del DPCM 18 ottobre 2020.
3. L’accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento delle funzioni religiose è consentito nel
rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1 comma 6 lettere o) e p) del DPCM 13
ottobre 2020.
4. E’ fatta raccomandazione ai sindaci per la giornata del 2 novembre 2020 e per le giornate
antecedenti ed immediatamente successive di assumere ogni provvedimento utile ad
evitare assembramenti presso i cimiteri in relazione alla ricorrenza della
commemorazione dei fedeli defunti.
Art. 3
1. A decorre dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attività
di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del
Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e
società dilettantistiche.
2. Resta consentito per le società e le associazioni dilettantistiche degli sport di contatto
svolgere allenamenti e preparazione atletica in forma individuale a condizione che vi sia
assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le
misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze
interpersonali di almeno due metri.
Art. 4
1. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attività
realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e
culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età ad
eccezione delle attività di somministrazione di cibi e bevande che potranno essere
effettuate sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di
consumo al tavolo e comunque nel rigoroso rispetto della scheda ristorazione di cui
all’allegato 9 al DPCM 18 ottobre 2020.
COD. PRATICA :2020-011-77
Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente
segue atto n. 68 del 23/10/2020 pag. n. 5
Art. 5
1. La lettera b. del comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale
n. 65 del 19 ottobre 2020 è sostituita dalla seguente:
“b. sono chiusi dalle 21.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che
distribuiscono alimenti e bevande, con affaccio sulla pubblica via. Tale misura non si
applica ai distributori automatici che somministrano esclusivamente latte e acqua. A
partire dalle 18.00 e fino alle 6.00 è comunque vietata la vendita tramite distributori
automatici “h24” di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;”.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a
titolo di sanzione amministrativa in conformità dell’art. 4 comma 1 del decreto legge 25
marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020 e ss.mm.ii.

Art. 7
1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Ministro
dell’Università e della Ricerca, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di
Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai
Sindaci dell’Umbria e alle Camere di Commercio di Perugia e Terni.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Perugia, lì 23/10/2020 Presidente Donatella Tesei
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PARRANO

COMUNE DI PARRANO

PROVINCIA DI TERNI

IL SINDACO

Prot. n. 3431 Parrano, 28.10.2016

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PARRANO

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 10.08.2016, questa Amministrazione ha intenzione di realizzare nuovi loculi cimiteriali presso il civico cimitero del Capoluogo di Parrano. A tal fine, tutti coloro che avessero interesse alla concessione degli eventuali nuovi loculi, sono invitati a manifestarlo mediante richiesta scritta da presentare in carta libera presso il Comune – Ufficio Servizi Cimiteriali, entro e non oltre la data del 30.11.2016.

Si precisa che le richieste in oggetto, essendo finalizzate in questa fase alla determinazione del fabbisogno dei nuovi loculi, non sono vincolanti e che pertanto, l’Amministrazione procederà all’eventuale assegnazione solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo e la quantificazione degli oneri a carico dei richiedenti.

IL SINDACO

Valentino Filippetti