Il 25 marzo si è tenuto il Consiglio Comunale di Parrano per discutere e deliberare sulla Guerra in Ucraina e sull’adesione al Bando del Ministero dell’Interno sulla Rigenerazione Urbana.
Il Sindaco Filippetti ha sottoposto al Consiglio un ordine del giorno che prevedeva:
– il documento NE GUERRA NE LA RESA, PACE SUBITO
– l’adesione alla marcia della pace Perugia Assisi del 24 aprile
– promuovere ed appoggiare le iniziative di accoglienza e gli aiuti promossi dai cittadini di Parrano
– organizzare come Comune in collaborazione con gli altri Comuni e con le associazioni per il 26 e 27 aprile una iniziativa I POETI CONTRO LA GUERRA
Do il dibattito le proposte sono state approvate all’unanimita.
Ecco il documento:
NE GUERRA NE LA RESA, PACE SUBITO
il Consiglio Comunale di Parrano esprime la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e per i bombardamenti delle città. La guerra non è mai giustificata e va fermata subito, tacciano le armi e parli la diplomazia aderisce all’appello delle personalità della cultura che hanno manifestato a Roma il 20 marzo : “È arrivato il momento per ognuna ed ognuno di noi di uscire dall’indignazione virtuale dei social per mettere all’unisono i nostri corpi al servizio dello Spirito della PACE al fine di Resistere con risolutezza a tutte le forze del male che vorrebbero cancellare i principi universali di umanità custoditi nell’intimo umano e che troppo spesso, nel corso della storia, sono stati messi in discussione. Ora è il momento di dire NO all’economia bellica (accecata dallo spirito avido del dio denaro) che si nutre del sangue dei bambini, delle donne e degli uomini in vari ed ingiusti teatri di guerra nel mondo, anche quelle ingenerosamente dimenticate o volutamente silenziate. Ora è il momento di dire NO ALLA GUERRA IN UCRAINA E A TUTTE LE GUERRE NEL MONDO” promuove il sostegno alle iniziative di accoglienza dei profughi Ucraini in stretto raccordo con gli altri Comuni della Zona sociale 12 e collaborando con tutti i cittadini impegna
il Sindaco e la giunta a promuovere iniziative a sostegno della cultura della pace in accordo con le istituzioni scolastiche e il mondo della cultura
Approvazione della Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000,
disciplinante i rapporti tra i Comuni di Massa Martana, Castel Viscardo, San Venanzo, Fratta Todina, Allerona, Ficulle, Monte Castello di Vibio e Parrano
per la realizzazione di opere finanziate ai sensi dell’art. 1, commi 534 e 535 della L. 234/2021.
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Premesso che al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con la L. 234/2021, art, 1 , comma 534, sono stati assegnati anche ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quali i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, contributi per investimenti;
Che ai sensi dell’art. 1, comma 535 della stessa legge 234/2021 i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono richiedere tali contributi, con domanda presentata dal Comune capofila, se sono costituiti in forma associata e presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro;
Che con Decreto del Ministero dell’interno del 21 febbraio 2022 è stata definita la modalità per la presentazione delle richieste di contributi relativi, per l’annualità 2022;
Che le forme di associazione ammesse sono: Comunità Montana; Unione di Comuni; e Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
Che la forma associativa deve essere formalizzata in data anteriore alla presentazione della domanda di contributi;
Che i Comuni di Massa Martana, Castel Viscardo, San Venanzo, Fratta Todina, Allerona, Ficulle, Monte Castello di Vibio e Parrano non fanno parte di nessuna Unione di Comuni e che altresì la Comunità Montana di cui fanno parte è in liquidazione;
Che pertanto ragionevolmente si ritiene poter utilizzare solo la forma associativa di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto quindi che l’art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni al fine di poter realizzare un’opera, qualora lo Stato, come in questo caso, lo preveda come requisito obbligatorio;
Considerato quindi che i Comuni di , ritengono di poter convenzionarsi per quanto su esposto, prevedendo la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera come capofila in luogo e per conto degli Enti deleganti;
Visti :
il Titolo V della vigente Costituzione italiana;
l’art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
l’art. 15 della L. 241/90 e s.m.i,;
le deliberazioni consiliari
richiamate, con le quali si è dato mandato ai qui costituiti legali rappresentanti degli Enti di stipulare la presente convenzione;
Tutto ciò premesso e considerato
Gli Enti locali di seguito specificati (“Parti”):
- Comune di —————–, c.f. ————————— , rappresentato dal Sig. ——————,
nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il
quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –
———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente
Convenzione;
- Comune di —————–, c.f. ————————— , rappresentato dal Sig. ——————,
nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il
quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –
———- , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente
Convenzione;
- Comune di —————–, c.f. ————————— , rappresentato dal Sig. ——————,
nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il
quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –
———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente
Convenzione;
- Comune di —————–, c.f. ————————— , rappresentato dal Sig. ——————,
nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il
quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –
———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente
Convenzione;
- Comune di —————–, c.f. ————————— , rappresentato dal Sig. ——————,
nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il
quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –
———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente
Convenzione;
- Comune di —————–, c.f. ————————— , rappresentato dal Sig. ——————,
nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il
quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –
———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente
Convenzione;
- Comune di —————–, c.f. ————————— , rappresentato dal Sig. ——————,
nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il
quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –
———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente
Convenzione;
- Comune di —————–, c.f. ————————— , rappresentato dal Sig. ——————,
nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il
quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –
———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente
Convenzione;
per concorde comune assenso, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell’art. 1362 del Codice Civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione della presente Convenzione.
- La presente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, viene stipulata allo scopo di realizzare in maniera coordinata ed associata, nel rispetto delle normative richiamate, progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso:
- a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, ivi incluse la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) mobilità sostenibile.
Art. 2 – Comuni convenzionati e popolazione complessiva.
- Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata, si dà atto che i Comuni aderenti alla convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 co. 2 del TUEL, in virtù del quale il numero dei residenti è calcolato “alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, hanno alla data del 31.12.2020 la seguente popolazione:
- Comune di …………: …………;
- Comune di ………… : ………..;
- Comune di ……….:………….;
- Comune di ………..:………….;
- Comune di ………..:………….;
- Comune di ………..:………….;
- Comune di ………..:………….;
- Comune di ………..:………….;
e quindi per un totale complessivo di ……………….. abitanti.
Si evidenzia che i Comuni associati sopraelencati condividono la finalità di potenziare il collegamento in modalità sostenibile tra i Monti Martani e il Monte Peglia.
Art. 3 – Durata della Convenzione
- La presente Convenzione assume efficacia dal momento della stipula e avrà una durata funzionale a realizzare e rendicontare, in caso di ottenimento del contributo, il progetto o i progetti oggetto di finanziamento, ai sensi della L. 234/2021, art. 1, commi 534 e 535, e del Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2022. In ogni caso la presente Convenzione cesserà in data 12.2026.
Art. 4 – Delega al Comune di Massa Martana delle funzioni di Comune Capofila
- Con la presente Convenzione i Comuni sottoscrittori demandano al Comune di Massa Martana le funzioni di Comune capofila, per tutti gli effetti conseguenti.
Art. 5 – Adempimenti del Comune capofila
- Il Comune Capofila, ai sensi dell’art. 1 co. 535 lett. a), è tenuto a presentare l’istanza di ammissione al contributo indicando l’elenco dei comuni facenti parte della forma associativa e tutti gli interventi individuati dai Comuni associati, con i relativi CUP.
- Sarà onere dell’ente capofila pubblicizzare e tenere traccia delle proposte presentate dai Comuni. I CUP relativi alle singole opere saranno generati dal Comune capofila, il quale si impegna a garantire che gli interventi degli altri Comuni associati siano portati a termine attraverso la gestione, l’attuazione e il monitoraggio degli stessi.
- Resta in capo al Comune capofila l’obbligo di assicurare la coerenza della strategia tematica posta a fondamento del progetto presentato.
- Il Comune Capofila sarà unico assegnatario delle risorse di cui all’art. 1 co. 534, L. 234/2021 per la realizzazione di tutti gli interventi.
- Il Comune capofila, pertanto, dovrà inserire, se previsto, anche le opere che saranno realizzate nei territori di altri enti territoriali nei propri documenti di programmazione che dovranno essere coerenti con il proprio bilancio di previsione.
- Spetta, inoltre, al Comune Capofila la rendicontazione ed il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 – 541 attraverso il sistema previsto dal d.lgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022”.
Art. 6 – Compiti degli Enti Locali sottoscrittori
- Ciascun Ente Locale sottoscrittore si fa carico di fornire alla Stazione appaltante ogni informazione necessaria alla predisposizione della richiesta di contributo ed individuazione del/dei progetti da realizzare. Ogni Comune per quanto di competenza territoriale, ed in caso di ammissione a finanziamento, si fa carico del supporto necessario in relazione ai compiti del Rup in merito alle procedure di gara e di esecuzione dei lavori, secondo tempi e modalità utili al rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, con la partecipazione del Responsabile LL.PP. o equivalente, o suo delegato, comunque istruttore direttivo tecnico di categoria giuridica non inferiore a D, ove esistente.
Art. 7 – Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione operativa tra i Comuni
- I rapporti tra i Comuni aderenti alla presente Convenzione sono ispirati ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà.
- Al fine di assicurare adeguate forme di consultazione tra gli enti associati, nonché di gestire e
vigilare sullo stato di attuazione della presente Convenzione, sono costituiti:
- a) l’Assemblea dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli Enti aderenti, i quali, in caso di impedimento o assenza, possono farsi sostituire da un Assessore o da un Consigliere dell’Ente di appartenenza appositamente delegato;
- b) il Gruppo di Lavoro, composto dai Responsabili dell’Ufficio Tecnico – Area PP, o delegati dallo stesso, come già stabilito nel precedente art. 6, gruppo di lavoro presieduto dal Responsabile dell’Area LL.PP. del Comune capofila.
Art. 8 – Assemblea dei Sindaci
- L’Assemblea dei Sindaci è competente a decidere in merito alle scelte da assumere, in relazione alla presente Convenzione, e su eventuali modifiche della presente convenzione.
- L’Assemblea dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune Capofila , di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno quattro Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.
- Le sedute dell’Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite:
– in prima convocazione, se interviene almeno una percentuale superiore al 50 % dei Comuni aderenti alla convenzione;
Art. 9 – Gruppo di Lavoro
- Il Gruppo di Lavoro è preposto allo svolgimento collegiale di attività propedeutiche e strumentali alla predisposizione degli atti di gara al fine di garantire criteri di omogeneità nella
stesura di detti atti e per collaborare al regolare svolgimento dei lavori e al monitoraggio degli stessi, come supporto al RUP.
Il Gruppo di Lavoro, costituito ai sensi del precedente art .7, è convocato dal Responsabile dell’Area LL.PP. del Comune capofila.
Art. 10 – Rapporti economici, responsabilità e segnalazioni
- Gli Enti aderenti alla convenzione concordano sul riparto di eventuali spese non coperte dai finanziamenti (ad es. incarico per la redazione dello studio di fattibilità o preliminare), riparto che sarà effettuato con il criterio demografico, in proporzione cioè agli abitanti.
Art. 11 – Recesso, adeguamenti della Convenzione, controversie
- Considerate le finalità della presente Convenzione è esclusa la facoltà di recesso per i Comuni sottoscrittori fintanto che non siano state realizzate e rendicontate le opere finanziate; è naturalmente ammessa la facoltà di recesso nel caso di non ottenimento di alcun contributo.
- La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità, previo parere favorevole dell’Assemblea dei Sindaci e previa approvazione da parte dei Consigli Comunali.
- Nel caso di successione e/o modificazione delle leggi vigenti, gli adeguamenti della presente Convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo avente contenuto imperativo; negli altri casi saranno predisposti appositi atti aggiuntivi, che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente Convenzione.
- Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla Assemblea dei Sindaci e al Gruppo di lavoro.
Qualora non si raggiunga un accordo, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli articoli 11 e 15 della Legge n. 241/90.
Art. 12 – Obbligo di riservatezza
- I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.
- Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.
- Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all’obbligo previsto dal presente articolo.
Art. 13 – Rinvio
- Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alle norme
del Codice Civile applicabili, del D.Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.
Art. 14 – Forma della Convenzione
- Il presente atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto con
firma elettronica ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m..
- Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
Letto, sottoscritto ed approvato dalle Parti, composto di n. ____
pagine.
- Per il Comune di __________________________________________
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