Accesso agli atti (documentale, civico e generalizzato)

  • Servizio attivo

Servizio che consiste nel diritto di prendere visione e/o estrarre copia di documenti amministrativi


A chi è rivolto

Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.

Descrizione

L'accesso documentale, previsto dal capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i., permette a un soggetto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse. Il soggetto deve detenere un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

L'accesso civico, previsto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati detenuti della Pubblica Amministrazione per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nel caso sia stata omessa o parziale.

L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere dati, informazioni e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Come fare

L’istanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento che detiene il documento - riferimento dell'ufficio (indirizzo, orari apertura al pubblico, email, pec, numero di telefono per informazioni e appuntamento)

Cosa serve

Per la presentazione dell'istanza di Accesso agli atti occorre:

  • Compilazione del modulo online in tutte le sue parti.
  • Allegati documenti richiesti (carta identità e altri, se previsti).

Cosa si ottiene

Visione presso l'ufficio competente o copia dei documenti, informazioni o dati richiesti, secondo le modalità scelte nel modulo (email-pec-posta). Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l’amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet e a darne opportuna comunicazione al richiedente.

Tempi e scadenze

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l’istanza si intende respinta. In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

2023 20 Feb

Richiesta

Quanto costa

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Accedi al servizio

Puoi utilizzare il canale digitale per avanzare istanza di accesso civico generalizzato

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti correlati

Contatti

Ufficio Protocollo

L'iscrizione della corrispondenza in entrata nel registro di protocollo attesta ad ogni effetto l'avvenuta ricezione da parte del Comune dell'atto depositato. Oltre agli aspetti di assistenza logistica e di supporto al funzionamento degli organi istituzionali, l'Ufficio dei Messi Notificatori svolge la funzione di consegnare personalmente ai cittadini interessati quegli atti emanati dal Comune e da altre amministrazioni pubbliche per i quali la legge preveda la forma della notifica, anziché della semplice comunicazione per via postale. La forma della notifica garantisce, ad ogni effetto giuridico, che l'interessato ha effettivamente ricevuto l'atto che gli è destinato. L'Ufficio dei Messi Notificatori cura la tenuta dell'Albo Pretorio e annota su un apposito registro gli estremi della pubblicazione di tutti gli atti. Sono affissi obbligatoriamente all'albo:

  • tutte le deliberazioni del Comune e gli atti dirigenziali;
  • i permessi a costruire ed ogni altra forma di autorizzazione edilizia;
  • i bandi di gara e di concorso del Comune ed eventualmente di altre amministrazioni pubbliche che ne richiedano la pubblicazione;
  • le pubblicazioni di matrimonio.

Via XX settembre, 1

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Pagina aggiornata il 13/03/2024

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