AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CUI AFFIDARE, IN CONVENZIONE, LA GESTIONE DEL PARCO TERMALE SITO IN LOCALITA’ FOSSO DEL BAGNO.

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del servizio Ufficio Tecnico n. 164 del 26.05.2022 si comunica che l’Amministrazione Comunale di Parrano procederà ad affidare, mediante convenzione, la gestione del Parco Termale sito in località Fosso del Bagno , meglio identificato nella planimetria allegata al presente avviso, per anni 1 rinnovabile per una sola volta, a fronte di un corrispettivo in favore del Comune di Parrano di € 500,00 annui oltre Iva di legge se dovuta.

Coloro che presentano la manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio in oggetto, devono possedere, in ogni caso, i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 ed essere in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle attività possibili ed in particolare la conduzione della piscina e la somministrazione di alimenti e bevande.

Le modalità di gestione del servizio sono esplicitate nello schema di convenzione allegato al presente avviso.

I soggetti interessati per essere presi in considerazione per l’affidamento in oggetto, dovranno presentare la manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante, come da modello allegato al presente avviso, con allegata proposta tecnico-organizzativa.

L’avviso rimarrà pubblicato per 15 giorni e l’istanza, indirizzata al Comune di Parrano – Via XX Settembre n.1 – 05010 Parrano (TR), potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

In ogni caso l’istanza dovrà pervenire inderogabilmente entro il giorno 10.06.2022

All’istanza dovrà essere allegato documento di identità del sottoscrittore.

Per la gestione del servizio in oggetto, qualora ci fossero più manifestazioni di interesse, il soggetto con cui stipulare la convenzione verrà individuato sulla base della migliore proposta tecnico-organizzativa.

Il presente avviso di manifestazione d’interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche e di obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possono vantare alcuna pretesa.

Inoltre si fa presente che in caso di ripresa dei lavori dell’opera di presa della sorgente, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio in oggetto previo preavviso.

SCARICA I DOCUMENTI
Modello Istanza manifestazione – Parco Termale
Avviso manifestazione d’interesse gestione Parco Termale – protocollato
Planimetria Parco Termale
Schema di convenzione gestione Parco Termale

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CUI AFFIDARE, IN CONVENZIONE, LA GESTIONE DEL CHIOSCO DEL PARCO PUBBLICO IN VIA OSTERIA

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del servizio Ufficio Tecnico n. 148 del 17.05.2022, si comunica che l’Amministrazione Comunale di Parrano procederà ad affidare, mediante convenzione, la gestione del Chiosco del Parco Pubblico sito in via Osteria, per la somministrazione di alimenti e bevande, meglio identificato nella planimetria allegata al presente avviso, per 5 anni, a fronte di un corrispettivo in favore del Comune di Parrano di € 400,00 annui oltre Iva di legge

Coloro che presentano la manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio in oggetto, devono possedere, in ogni caso, i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 ed essere in possesso dei requisiti previsti per tale tipo di attività.

Le modalità di gestione del servizio sono esplicitate nello schema di convenzione allegato al presente avviso.

I soggetti interessati per essere presi in considerazione per l’affidamento in oggetto, dovranno presentare la manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante, come da modello allegato al presente avviso, con allegata proposta tecnico-organizzativa.

L’avviso rimarrà pubblicato per 15 giorni e l’istanza, indirizzata al Comune di Parrano – Via XX

Settembre n.1 – 05010 Parrano (TR), potrà essere presentata con le seguenti modalità:

– per Pec all’indirizzo comune.parrano@postacert.umbria.it

– consegna a mano negli orari di apertura al pubblico

– mediante raccomandata con ricevuta di ritorno

In ogni caso l’istanza dovrà pervenire inderogabilmente entro il giorno 01.06.2022

All’istanza dovrà essere allegato documento di identità del sottoscrittore.

Per la gestione del servizio in oggetto, qualora ci fossero più manifestazioni di interesse, il soggetto con cui stipulare la convenzione verrà individuato sulla base della migliore proposta tecnico-organizzativa.

Il presente avviso di manifestazione d’interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche e di obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possono vantare alcuna pretesa.

SCARICA I DOCUMENTI
Schema di convenzione gestione chiosco parco pubblico
Planimetria area Chiosco
Modello Istanza manifestazione – Chiosco
– Avviso manifestazione d’interesse gestione chiosco – protocollato

AVVISO ALLA CITTADINANZA , il 9 e 10 maggio divieto di accesso a piazza della Repubblica

 

I lavori per la nuova rete idrica e fognante newl centro storico di Parrano stanno volgendfo al termine.

Domani 9 maggio e martedi 10 maggio verranno realizzati i collegamenti delle reti che da Piazza dell Repubblica vanno in Via Osteria. Percio l’accesso a piazza della repubblica attraverso l’Arco di Piazza verrà chiuso.

Chi dovra accedere al centro storico, alle Poste, in Comune , in Farmazia o dal Dottore dovrà accedere da Porta Ripa passando per la Passeggiata Sante de Sanctis.

PARRANO, il 6 maggio Consiglio Comunale

COMUNE DI PARRANO

PROVINCIA DI TERNI

 IL CONSIGLIO COMUNALE E’ CONVOCATO, SOLO IN MODALITA’ IN PRESENZA, IN SESSIONE ORDINARIA, NELLA SALA DELLE ADUNANZE

PER LE ORE 18.00 DEL 06 MAGGIO 2022,

PER DISCUTERE SUGLI AFFARI DI COMPETENZA E DI CUI AL SEGUENTE: ORDINE DEL GIORNO

1) REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA

2) AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE N. 5 “INCLUSIONE E COESIONE” DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), COMPONENTE 3: “INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE”– INVESTIMENTO 1: “STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.- PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA, EX ART. 6 C.2 DELL’AVVISO DA PARTE DEI COMUNI DI PARRANO (COMUNE CAPOFILA),FICULLE E SAN VENANZO- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DETERMINAZIONE COMUNE CAPOFILA;

IL SINDACO (F.to Valentino Filippetti)

PARRANO, al Consiglio Comunale presa di posizione sulla Guerra in Ucraina e adesione al Bando del Ministero dell’Interno sulla Rigenerazione Urbana

L'INIZIATIVA PER L'UCRAINA DOMENICA 27 MARZO A PARRANO

Il 25 marzo si è tenuto il Consiglio Comunale di Parrano per discutere e deliberare sulla Guerra in Ucraina e sull’adesione al Bando del Ministero dell’Interno sulla Rigenerazione Urbana.

Il Sindaco Filippetti ha sottoposto al Consiglio un ordine del giorno che prevedeva:

– il documento NE GUERRA NE LA RESA, PACE SUBITO

– l’adesione alla marcia della pace Perugia Assisi del 24 aprile

– promuovere ed appoggiare le iniziative di accoglienza e gli aiuti promossi dai cittadini di Parrano

– organizzare come Comune in collaborazione con gli altri Comuni e con le associazioni per il 26 e 27 aprile una iniziativa I POETI CONTRO LA GUERRA 

Do il dibattito le proposte sono state approvate all’unanimita.

Ecco il documento:

NE GUERRA NE LA RESA, PACE SUBITO

 il Consiglio Comunale di Parrano                                                                                    esprime                                                                                                                                    la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e per i bombardamenti delle città. La guerra non è mai giustificata e va fermata subito, tacciano le armi e parli la diplomazia                                                                                                        aderisce                                                                                                                                                                                       all’appello delle personalità della cultura che hanno manifestato a Roma il 20 marzo :                                                                            “È arrivato il momento per ognuna ed ognuno di noi di uscire dall’indignazione virtuale dei social per mettere all’unisono i nostri corpi al servizio dello Spirito della PACE al fine di Resistere con risolutezza a tutte le forze del male che vorrebbero cancellare i principi universali di umanità custoditi nell’intimo umano e che troppo spesso, nel corso della storia, sono stati messi in discussione. Ora è il momento di dire NO all’economia bellica (accecata dallo spirito avido del dio denaro) che si nutre del sangue dei bambini, delle donne e degli uomini in vari ed ingiusti teatri di guerra nel mondo, anche quelle ingenerosamente dimenticate o volutamente silenziate. Ora è il momento di dire NO ALLA GUERRA IN UCRAINA E A TUTTE LE GUERRE NEL MONDO”                                                                                                                   promuove                                                                                                                 il sostegno alle iniziative di accoglienza dei profughi Ucraini in stretto raccordo con gli altri Comuni della Zona sociale 12 e collaborando con tutti i cittadini                                                 impegna

il Sindaco e la giunta a promuovere iniziative a sostegno della cultura della pace in accordo con le istituzioni scolastiche e il mondo della cultura

 

Approvazione della Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000,

disciplinante i rapporti tra i Comuni di Massa Martana, Castel Viscardo, San Venanzo, Fratta Todina, Allerona, Ficulle, Monte Castello di Vibio e Parrano

per la realizzazione di opere finanziate ai sensi dell’art. 1, commi  534 e 535 della L. 234/2021.

—————————————————————— 

 Premesso  che  al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con  la  L. 234/2021, art, 1 , comma 534, sono stati  assegnati anche ai   Comuni con popolazione inferiore  a  15.000 abitanti, quali i  Comuni sottoscrittori della presente convenzione,  contributi per investimenti;

 

Che ai sensi dell’art. 1,  comma 535  della stessa legge 234/2021   i  Comuni con  popolazione  inferiore  a  15.000 abitanti   possono richiedere  tali contributi,  con domanda presentata  dal Comune capofila,  se  sono costituiti in forma associata e  presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro;

Che con Decreto del Ministero dell’interno del 21 febbraio 2022 è stata definita la modalità per la presentazione delle richieste di contributi relativi, per l’annualità 2022;

Che  le  forme  di  associazione  ammesse  sono:  Comunità Montana;  Unione di Comuni;  e Convenzione ex art. 30 del  D.Lgs. 267/2000;

Che la forma associativa deve essere formalizzata in data anteriore alla presentazione della domanda di contributi;

Che i Comuni di Massa Martana, Castel Viscardo, San Venanzo, Fratta Todina, Allerona, Ficulle, Monte Castello di Vibio e Parrano non fanno parte di nessuna Unione di Comuni e che altresì la Comunità  Montana di cui  fanno parte  è  in  liquidazione;

Che  pertanto  ragionevolmente  si  ritiene   poter  utilizzare  solo la forma associativa di cui all’art. 30 del  D.Lgs. 267/2000;

Preso atto quindi che  l’art. 30  del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni al fine  di  poter  realizzare  un’opera, qualora  lo  Stato, come in questo caso,  lo  preveda come requisito  obbligatorio;

Considerato  quindi  che  i  Comuni di , ritengono di  poter  convenzionarsi  per quanto su esposto, prevedendo  la delega di funzioni  da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera come  capofila  in luogo e per conto degli Enti deleganti;

        Visti :

il Titolo V della vigente Costituzione italiana;

l’art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;

 l’art. 15 della L. 241/90 e s.m.i,;

le deliberazioni consiliari

richiamate, con le quali si è dato mandato ai qui costituiti legali rappresentanti degli Enti di stipulare la presente convenzione;

     Tutto ciò premesso e considerato

     Gli Enti locali di seguito specificati (“Parti”):

  1. Comune di —————–, c.f. —————————  ,  rappresentato  dal  Sig.  ——————,

      nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il

      quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –

      ———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente

      Convenzione;

  1. Comune di —————–, c.f. —————————  ,  rappresentato  dal  Sig.  ——————,

      nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il

      quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –

      ———- , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente

      Convenzione;

  1. Comune di —————–, c.f. —————————  ,  rappresentato  dal  Sig.  ——————,

      nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il

      quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –

      ———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente

      Convenzione;

  1. Comune di —————–, c.f. —————————  ,  rappresentato  dal  Sig.  ——————,

      nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il

      quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –

      ———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente

      Convenzione;

  1. Comune di —————–, c.f. —————————  ,  rappresentato  dal  Sig.  ——————,

      nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il

      quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –

      ———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente

      Convenzione;

  1. Comune di —————–, c.f. —————————  ,  rappresentato  dal  Sig.  ——————,

      nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il

      quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –

      ———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente

      Convenzione;

  1. Comune di —————–, c.f. —————————  ,  rappresentato  dal  Sig.  ——————,

      nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il

      quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –

      ———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente

      Convenzione;

  1. Comune di —————–, c.f. —————————  ,  rappresentato  dal  Sig.  ——————,

      nato a ————- il —————-, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il

      quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. —- del –

      ———, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente

      Convenzione;

 

     per concorde comune assenso, convengono e stipulano quanto segue:

 

     Art. 1 –    OGGETTO  E  FINALITA’

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell’art. 1362 del Codice Civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione della presente Convenzione.
  2. La presente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, viene stipulata allo scopo di realizzare in maniera coordinata ed associata, nel rispetto delle normative richiamate,  progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso:
  3. a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, ivi incluse la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  4. b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
  5. c) mobilità sostenibile.

 

      Art. 2  –  Comuni  convenzionati e  popolazione complessiva.

  1. Ai sensi e  per  gli effetti  della  normativa  richiamata,  si  dà  atto che  i  Comuni  aderenti alla convenzione ai sensi e  per gli effetti  dell’art. 156 co. 2 del TUEL, in virtù del quale il numero dei residenti è calcolato “alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, hanno  alla  data  del 31.12.2020  la  seguente popolazione:
  1. Comune di …………: …………;
  2. Comune di ………… : ………..;
  3. Comune di  ……….:………….;
  4. Comune di ………..:………….;
  5. Comune di ………..:………….;
  6. Comune di ………..:………….;
  7. Comune di ………..:………….;
  8. Comune di ………..:………….;

e  quindi  per  un  totale  complessivo  di  ………………..   abitanti.

Si evidenzia che i Comuni associati sopraelencati condividono la finalità di potenziare il collegamento in modalità sostenibile tra i Monti Martani e il Monte Peglia.

 

            Art. 3 – Durata della Convenzione

  1. La presente Convenzione assume efficacia dal momento della stipula e avrà una durata funzionale a realizzare e rendicontare, in caso  di  ottenimento  del  contributo,  il progetto o i  progetti oggetto di finanziamento, ai sensi della L. 234/2021, art. 1, commi 534 e 535, e del Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2022. In ogni caso la presente Convenzione  cesserà  in  data  12.2026.

 

            Art. 4 – Delega al Comune di  Massa Martana delle funzioni  di  Comune  Capofila

  1. Con la  presente  Convenzione  i  Comuni  sottoscrittori  demandano  al  Comune  di  Massa Martana  le  funzioni di  Comune  capofila,  per  tutti  gli effetti conseguenti.

 

            Art. 5 – Adempimenti del  Comune capofila

  1. Il Comune Capofila, ai sensi dell’art. 1 co. 535 lett. a), è tenuto a presentare l’istanza di ammissione al contributo indicando l’elenco dei comuni facenti parte della forma associativa e tutti gli interventi individuati dai Comuni associati, con i relativi CUP.
  2. Sarà onere dell’ente capofila pubblicizzare e tenere traccia delle proposte presentate dai Comuni. I CUP relativi alle singole opere saranno generati dal  Comune capofila, il quale si impegna a garantire che gli interventi degli altri Comuni associati siano portati a termine attraverso la gestione, l’attuazione e il monitoraggio degli stessi.
  3. Resta in capo al Comune capofila l’obbligo di assicurare la coerenza della strategia tematica posta a fondamento del progetto presentato.
  4. Il Comune Capofila sarà unico assegnatario delle risorse di cui all’art. 1 co. 534, L. 234/2021 per la realizzazione di tutti gli interventi.
  5. Il  Comune capofila, pertanto, dovrà inserire, se previsto, anche le opere che saranno realizzate nei territori di altri enti territoriali nei propri documenti di programmazione che dovranno essere coerenti con il proprio bilancio di previsione.
  6. Spetta, inoltre, al Comune Capofila la rendicontazione ed il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 – 541 attraverso il sistema previsto dal d.lgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022”.

            

             Art. 6 – Compiti degli Enti Locali sottoscrittori 

  1. Ciascun Ente Locale sottoscrittore si fa carico di fornire alla Stazione appaltante ogni                                          informazione necessaria alla  predisposizione della richiesta di contributo ed individuazione del/dei progetti da realizzare.  Ogni  Comune  per quanto di competenza  territoriale, ed  in caso di  ammissione a  finanziamento, si fa carico del supporto necessario in relazione ai compiti del  Rup  in merito alle procedure di gara e di esecuzione  dei  lavori, secondo tempi e modalità utili al    rispetto  di quanto  previsto    dalla normativa in materia,  con  la  partecipazione  del  Responsabile  LL.PP.  o  equivalente,  o  suo delegato, comunque istruttore direttivo tecnico di  categoria  giuridica  non  inferiore  a  D, ove esistente.

 

             Art. 7 – Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione operativa tra i Comuni

  1. I rapporti tra i Comuni aderenti alla presente Convenzione sono ispirati ai principi di  trasparenza, condivisione e solidarietà. 
  2. Al fine di assicurare adeguate forme di consultazione tra gli enti associati, nonché di gestire e

       vigilare sullo stato di attuazione della presente Convenzione, sono costituiti:

  1. a) l’Assemblea dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli Enti aderenti, i quali, in caso di                   impedimento o assenza, possono farsi sostituire da un Assessore o da un Consigliere                                    dell’Ente di appartenenza appositamente delegato;
  2. b)  il Gruppo di Lavoro, composto dai  Responsabili  dell’Ufficio Tecnico – Area  PP,  o  delegati  dallo stesso, come già stabilito nel precedente art. 6, gruppo di  lavoro presieduto dal Responsabile  dell’Area LL.PP.  del Comune capofila.  

      

                Art.  8 – Assemblea dei Sindaci

  1. L’Assemblea dei Sindaci è competente a decidere  in merito  alle  scelte da  assumere,  in  relazione  alla  presente Convenzione,  e  su eventuali modifiche  della  presente  convenzione.
  2. L’Assemblea dei Sindaci è convocata dal Sindaco del   Comune  Capofila , di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno quattro  Sindaci  dei  Comuni aderenti alla convenzione.
  3. Le sedute dell’Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite:

                           –    in prima convocazione, se interviene  almeno  una  percentuale superiore  al  50 %  dei                         Comuni aderenti alla convenzione;

                     

                Art. 9  – Gruppo di Lavoro

  1. Il  Gruppo  di  Lavoro  è  preposto  allo  svolgimento  collegiale  di  attività  propedeutiche  e                            strumentali alla predisposizione degli atti di gara al fine di garantire criteri di omogeneità nella

stesura di detti atti e per collaborare al regolare svolgimento dei lavori e al monitoraggio degli stessi, come supporto al RUP.

                      Il Gruppo di Lavoro, costituito ai sensi del precedente art .7,  è convocato dal Responsabile dell’Area LL.PP. del  Comune  capofila.     

 

                Art. 10 – Rapporti economici, responsabilità e segnalazioni

  1.  Gli  Enti aderenti alla convenzione concordano sul riparto di eventuali spese non coperte dai finanziamenti (ad es.  incarico per la redazione dello studio di fattibilità  o preliminare), riparto che sarà  effettuato  con  il  criterio  demografico, in  proporzione cioè agli abitanti.

 

     Art. 11 – Recesso, adeguamenti della Convenzione, controversie

  1. Considerate le finalità della presente Convenzione è esclusa la facoltà di  recesso per i Comuni sottoscrittori  fintanto che  non siano  state  realizzate  e  rendicontate  le opere finanziate;  è naturalmente  ammessa  la  facoltà  di  recesso  nel  caso  di  non ottenimento di  alcun contributo.
  2. La  presente  Convenzione  potrà  essere  modificata  e/o  integrata  esclusivamente  per  volontà        unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità, previo parere favorevole        dell’Assemblea dei Sindaci e previa approvazione da parte dei Consigli Comunali.
  3. Nel caso di successione e/o modificazione delle leggi vigenti, gli adeguamenti della presente        Convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo avente contenuto imperativo; negli altri casi saranno predisposti appositi atti aggiuntivi, che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente Convenzione.
  4. Ogni  controversia  tra  i  Comuni,  derivante  dall’interpretazione  o  esecuzione  della  presente        Convenzione, sarà rimessa alla  Assemblea  dei  Sindaci  e al  Gruppo di lavoro.

            Qualora non si raggiunga un accordo, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli articoli 11 e 15 della Legge n.   241/90.

 

     Art. 12 – Obbligo di riservatezza

  1. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per i soli fini istituzionali, nel rispetto        delle vigenti normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.
  2. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che        non siano attinenti all’esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti,  di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.
  3. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all’obbligo previsto dal presente articolo.

 

     Art. 13 – Rinvio

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alle norme

         del Codice Civile applicabili, del D.Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.

     Art. 14  – Forma della Convenzione

  1. Il presente atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto con

       firma elettronica ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m..

  1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso.

    

     Letto, sottoscritto ed approvato dalle Parti,  composto di n. ____

     pagine.

  1. Per il Comune di __________________________________________
  2. Per il Comune di __________________________________________
  3. Per il Comune di __________________________________________
  4. Per il Comune di __________________________________________
  5. Per il Comune di __________________________________________
  6. Per il Comune di __________________________________________
  7. Per il Comune di __________________________________________
  8. Per il Comune di  __________________________________________