ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – ORDINANZA N.11 DEL 20.06.2022 – INCENDI BOSCHIVI ANNO 2022

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art.50 comma 5 e all’art. 54, comma 4 ai sensi del quale il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri diramata in data 30/05/2022 pub. In G.U. n. 128 del 03.06.2022 recante le raccomandazioni operative, per la stagione estiva 2022, per le attività di antincendio boschivo e per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, a quelli di interfaccia in zona urbano – rurale e ai rischi conseguenti, individuando il periodo della campagna estiva dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022;
Dato Atto che nella stagione estiva 2021 si sono verificati molteplici eventi con significative conseguenze e distruzione di ingenti ettari di vegetazione, compresi parchi naturali;
Considerato che nell’ambito della corrente stagione incendi boschivi si rende necessario un impegno sempre più strutturato tra le Amministrazioni Comunali e altre strutture a vario titolo competenti, al fine di una maggiore efficacia delle attività di prevenzione, di previsione e di contrasto, nel rispetto delle competenze previste dalla Legge n. 353 del 21 novembre 2000;
Ritenuto di dover disporre, a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, l’adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;
Vista la nota della Prefettura di Terni del 06/06/2022;
Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;
Vista la LR Umbria n.28 del 19.11.2001 “Testo unico regionale per le foreste” che disciplina la norma regionale forestale e recepisce la L. 353/2000;
Visto il D. Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in Legge 28 luglio 2008 n. 125, in particolare l’art. 6-bis “Modifiche all’art. 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
Considerato che ai sensi della LR N. 28/01 e del Piano Antincendi approvato con DGR n. 1589/2018, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune Parrano a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della L. 353/2000 e immediatamente ad essi adiacenti,

vietato:

  • L’accensione di fuochi di ogni tipo compresi spettacoli pirotecnici;
  • Il brillamento mine, salvo nelle aree estrattive autorizzate e fermo restando la messa in atto di tutte le possibili misure preventive;
  • L’uso di apparecchi a fiamma o elettrici;
  • L’uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • L’ abbandono, se accesi, di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili;
  • L’abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali;

 

O R D I N A

Dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022 considerato il periodo caratterizzato da grave pericolosità per gli incendi:
1. Secondo le previsioni della Legge 21 novembre 2000 n. 353 art. 10 comma 5 e L.R. Umbria n. 28/01 art. 24 comma 3 e s.m. e i., allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, in tutto il Comune ove vi è rischio di incendio della vegetazione o incendio boschivo, che sia tassativamente vietato:

  • L’accensione di fuochi di ogni tipo compresi spettacoli pirotecnici;
  • Il brillamento mine, salvo nelle aree estrattive autorizzate e fermo restando la messa in atto di tutte le possibili misure preventive;
  • L’uso di apparecchi a fiamma o elettrici;
  • L’uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • L’ abbandono, se accesi, di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili;
  • L’abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali;


2. Su tutto il territorio comunale è vietato esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo, mongolfiere di carta note come lanterne volanti dotate di fiamma libera, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare le attività pirotecniche, nelle aree non a rischio di incendio, solo dopo accurata verifica sul posto di condizioni, di mezzi e squadre Antincendio indicate nelle documentazioni presentate dal pirotecnico, e ritenute idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi per tutta la durata dell’attività ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato, l’eventuale innesco e propaganda di incendio. Ove tali presidi, siano inadeguate o insufficienti ovvero le condizioni di vento, e le temperature siano tali da far aumentare il rischio di propaganda di incendi, il Sindaco sospenderà e annullerà l’attività pirotecnica.
3. All’Anas, alle società di gestione di servizi idrici, alla Provincia, ai Consorzi di Bonifica, di
coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva
competenza, con particolare riferimento ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate,
arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle
banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed
ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali si applica ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dai vari Enti di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
4. Ai proprietari ed affittuari e ai conduttori dei terreni coltivati a cereali o foraggi o altra coltura a
conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura o sfalcio, l’obbligo di circoscrivere l’intero fondo,
con una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e
costante di almeno 10 mt e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree
circostanti e/o confinanti.
5. Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare delle fasce protettive, lungo tutto il perimetro di confine, prive di qualsiasi materiale secco per una larghezza non inferiore a 5 metri.
6. Ai proprietari, affittuari, ed ai conduttori a qualsiasi titolo di campi a coltura di non bruciare le
stoppie e le paglie al termine della coltura stessa su tutto il territorio e per tutto il periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.
7. Ai proprietari, affittuari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono e/o a riposo di non bruciare la vegetazione spontanea.


DISPONE AI FINI DI UNA ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

1. Ai proprietari, affittuari e conduttori enti pubblici e privati titolari della gestione, di provvedere ad
una manutenzione e conservazione dei boschi, di provvedere alla ripulitura e alla conservazione dei viali parafuoco, in particolare lungo le strade, autostrade, ferrovie, terreni coltivati, pascoli, incolti e cespugliati.
2. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di centri residenziali, alberghi, strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento secondo le disposizioni e regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno avere cura che i piani di evacuazione ed i punti di raccolta, siano liberi ed accessibili e mantenuti idonei secondo i sistemi di difesa antincendio.


VIGILANZA E SANZIONI

Tutti gli organi di Polizia sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
Fermo restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, per cui è prevista dall’art.7-bis del D.lgs. 267/2000 una sanzione da 25€ a 500€ con misura ridotta € 50, in virtù della sopra richiamata Legge 28 luglio 2008 n. 125 è invece soggetto ad una sanzione amministrativa, in misura ridotta di € 100.
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia al provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge Regionale n. 28/2001.
Si fa presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. per l’Umbria o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 29 giugno 2022

IL SINDACO
VALENTINO FILIPPETTI

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
N. 10 del 22 giugno 2022
Oggetto: contenimento consumi idrici anno 2022 utilizzo razionale delle risorse idriche.

IL SINDACO


CONSIDERATA l’inderogabile necessità di razionalizzare con misure di carattere straordinario e
urgente, l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini il soddisfacimento dei fabbisogni primari per l’uso alimentare domestico ed igienico;
CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza per riservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all’uso umano ed alimentare e di ridurre conseguentemente emungimenti di acqua potabile dall’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;
VISTA la nota del 01/06/2022 inviata dalla S.I.I. Servizio Idrico Integrato prot. pec. n. 20586 avente ad oggetto “Azioni di contenimento idrici per l’anno 2022”;
VISTO l’art. 98 del D. Lgs. N. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale che prevede che “coloro che gestiscono od utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;
VISTO l’art. 50 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la Legge n. 689 del 24/11/1981 “Modifiche al sistema penale e sanzionatorio;


ORDINA


a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30 Settembre 2022, salvo proroga per comprovata emergenza, il divieto di prelievo e di consumo d’acqua derivata dal pubblico acquedotto per:
• L’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;
• Il lavaggio delle aree cortili e piazzali;
• Il lavaggio privato di veicoli a motore;
• Il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;
• Per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale.


INVITA


Altresì, la popolazione ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi;
AVVERTE


Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini; che le eventuali
inadempienze saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25,00 euro ed i 500,00 euro, e che sarannoimputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove tali inadempienze avranno luogo.
Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro nel termine di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981 si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.


DISPONE


– Che la presente ordinanza venga inviata alla società di gestione del servizio idrico SII affinché adotti tutte le misure necessarie a garantire l’approvvigionamento idrico potabile ed a ridurre i disagi per la popolazione.
– Che siano adottate efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e dalle altre Forze
dell’Ordine affinché siano rispettate le disposizioni della presente Ordinanza, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche e da idranti.


TRASMETTE


La presente ordinanza, ai fini della vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi contenute, viene trasmessa
ai sottonotati soggetti:
AURI sede territoriale di Terni.
S.I.I. di Terni.
Caserma dei Carabinieri di Fabro.
Carabinieri Forestali S. Venanzo.
Si fa presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi
al T.A.R. per l’Umbria o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60 e 120
giorni dalla data di pubblicazione.
Responsabile del procedimento M.llo Giovanni Sabatini – Servizio Polizia Locale Comune di Parrano
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite
affissione all’Albo Pretorio, per tutto il tempo di validità del provvedimento.
Copia del presente atto può essere inoltre richiesta presso i competenti uffici comunali.

Parrano, 22/06/2022

IL SINDACO
(Valentino Filippetti) 

PARRANO : Il 26 Marzo SABATO della SALUTE. L’ordinanza

 

     COMUNE DI PARRANO

 

                                              PROVINCIA DI TERNI

 

Prot. N. 1250 del 18.03.2022

 

Ord. n.  6  del  18.03.2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTA la richiesta dell’11 marzo u.s. della DreamCom srl, società con sede legale in Roma piazza delle Crociate 2, inerente l’organizzazione di un’iniziativa, rivolta alla popolazione del Comune di Parrano, di prevenzione delle malattie cardiovascolari.

CONSIDERATO che l’iniziativa in argomento prevede l’utilizzo di un camper, attrezzato con elettrocardiografo, e la partecipazione di personale medico ed infermieristico.

CONSIDERATO che, per l’ordinato svolgimento della manifestazione si rende necessario modificare la disciplina della viabilità e della sosta dei veicoli in alcune aree del centro storico di Parrano.

 

VISTO l’art. 7 del D.lvo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni e integrazioni.

 

VISTO il D.lvo  18/08/2000 n° 267.

ORDINA

  • IL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO DI AUTOVEICOLI

IN  PIAZZA DELLA REPUBBLICA

 dalle ore 8.00 alle ore 18.00

DI SABATO   26 MARZO 2022

 

  • Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta e la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Parrano.
  • Che sia consentita l’operatività ai veicoli di soccorso e di emergenza.
  • Che gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze di Polizia Stradale curino l’applicazione e l’osservanza del presente provvedimento.

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Umbria da proporsi nelle forme e nei termini  (60 giorni dalla pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio del Comune di Parrano) previsti dalle norme vigenti oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi nelle forme e nei termini (120 giorni dalla pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio del comune di Parrano) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

 

La presente ordinanza verrà comunicata:

Al Comando Stazione Carabinieri di Fabro

 

Parrano, lì  18 marzo 2022

 

Il Responsabile del Servizio

Giovanni Sabatini

PARRANO, le misure per contrastare la nuova ondata COVID

 

Oggi è stata emessa un’ordinanza sindacale che stabilisce :

  • gli uffici comunali rimangano chiusi al pubblico ed all’utenza dal 04/01/2022 fino al 31/01/2022 tranne che nella giornata del sabato nelle more delle espletande indagini epidemiologiche;
  • la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale dovrà avvenire solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico
  • un’attività di screening gratuito al rientro a scuola dalle vacanze di Natale, previsto per il giorno 8 gennaio attraverso test antigenici gratuiti per gli studenti dell’asilo delle scuole elementari e personale scolastico concordato con l’Istituto Comprensivo Alto Orvietano

Ovviamente accompagnate da tutte le altre prescrizioni dettate dalle decisioni di carattere nazionale e regionale presi nei giorni scorsi.

Ad oggi i casi positivi segnalati dal portale della regione sono 8 ma sicuramente sono almeno il doppio.

Percio rinnoviamo l’appello alla massima attenzione, a osservare il distanziamento e l’uso delle mascherine.

Nei giorni scorsi, in accordo con gli organizzatori, abbiamo deciso di annullare le manifestazioni del 26  e 31 dicembre e quella del 6 gennaio.

Abbiamo ripristinato la tensostruttura aperta  in piazza per dare ricovero ai cittadini che aspettano il medico o la farmacia.

Abbiamo istallato il misuratore di temperatura ed il lettore gree pass all’ingresso del Comune.

Le iniziative promosse nei mesi scorsi su Fabro e il funzionamento dell’Ambulatorio sicuro hanno dato un contributo determinante. I dati:

  • a Centro Salute di Fabro Scalo nell’ultimo anno sono stati fatti CIRCA 26.000 tamponi ( che hanno pesato a turno su tre dei sei operatori della struttura.
  • sempre al centro salute nell’ultimo mese sono stati fatti 1200 vaccini
  • a Parrano sono stati fatti 574 tamponi di cui 102 l’ultimo mese che hanno svelato 5 positivi
  • sempre a Parrano sono stati fatti 17 vaccini e altri 12 sono programmati nei prossimi giorni

Lo sforzo è tanto e innanzi tutto dobbiamo ringraziare gli operatori del centro salute, il nuovo Direttore del distretto, le Protezioni Civile che collaborano, la nostra farmacia, i medici di famiglia

Ma ormai si impone un cambio di passo.

All’ultimo Consiglio Comunale unanimemente lo abbiamo chiesto alla Regione :

  • no alla riduzione dei Distretti Sanitari ma il mantenimento della situazione attuale
  • freno alla privatizzazione della sanità
  • rilancio dell’ospedale di Orvieto

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     COMUNE DI PARRANO

 

                                              PROVINCIA DI TERNI

 

 

 

 

 

PROT.  52  DEL 04/01/2022

 

ORDINANZA SINDACALE N.  1   DEL  04/01/2022

 

OGGETTO:EMERGENZA COVID-19: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN VIA PRECAUZIONALE – SCREENING RIENTRO ALUNNI SCUOLA

 

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l‘emergenza epidemiologica da Covid-19”;

 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

 

VISTO il decreto-legge 30 luglio, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 3l gennaio 2020″ e, in particolare, l’articolo 1, comma 1;

 

VISTO il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

 

VISTO il Decreto Legge n. 172 del 18/12/2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

VISTI i D.P.C.M. succedutisi in questo periodo in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, e da ultimi il D.P.C.M. 7 agosto 2020, il D.P.C.M. 7 settembre 2020, il D.P.C.M. 4 dicembre 2020, il D.P.C.M. 14 Gennaio 2021;

 

VISTO il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

 

VISTO il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;

 

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” con cui si proroga fino al 31/03/2022 lo stato di emergenza sanitaria;

VISTO che con lo stesso sono stati prorogati al 31 marzo 2022 i termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale, tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell’attività lavorativa in smart working;

 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

 

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica sia a livello nazionale che a livello regionale rimane critica;

 

EVIDENZIATO  che la ripresa dei contagi di questi ultimi giorni potrebbe, ove non venissero adottate misure basate sulla massima precauzione a tutela del diritto alla salute, determinare il rischio di aumento dei contagi, rischio che si intende assolutamente evitare adottando tutte le possibili misure preventive a titolo precauzionale;

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno adottare immediati provvedimenti, nell’ottica dell’atteggiamento prudenziale che si ritiene debba contraddistinguere questa delicatissima fase della pandemia;

 

RITENUTO pertanto, in attesa dell’evoluzione della situazione che le  misure efficaci per assicurare la maggior tutela della salute pubblica siano le seguenti:

 

-la sospensione in via precauzionale dell’attività al pubblico degli uffici comunali tranne che nella giornata del sabato e con conseguente possibilità di svolgimento delle pratiche urgenti previo appuntamento;

 

-un’attività di screening gratuito al rientro a scuola dalle vacanze di Natale, previsto per il giorno 8 gennaio attraverso test antigenici gratuiti per gli studenti dell’asilo , delle scuole elementari e personale scolastico concordato con l’Istituto Comprensivo alto Orvietano;

 

-estensione dell’uso della mascherina anche all’aperto per lintero mese di Gennaio;

 

 

RITENUTO altresì di procedere prima della ripresa delle attività al pubblico alla completa sanificazione degli uffici comunali;

 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” art. 50 commi 4 e 5;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

ORDINA

 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

.gli uffici comunali rimangano chiusi al pubblico ed all’utenza dal 04/01/2022 fino al 31/01/2022 tranne che nella giornata del sabato nelle more delle espletande indagini epidemiologiche;

 

.la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale dovrà avvenire solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero: 0763838751

 

E per via telematica ai seguenti indirizzi:

anagrafe@comune.parrano.tr.it

ragioneria@comune.parrano.tr.it

ufficiotecnico@comune.parrano.tr.it

polizialocale@comune.parrano.tr.it

 

PEC comune.parrano@postacert.umbria.it;

 

-un’attività di screening gratuito al rientro a scuola dalle vacanze di Natale, previsto per il giorno 8 gennaio attraverso test antigenici gratuiti per gli studenti delle scuole elementari e personale scolastico concordato con l’Istituto Comprensivo alto Orvietano

 

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:

– all’Asl Umbria n.2

.al Dirigente Scolastico delle scuole interessate;

.al Prefetto della Provincia di Terni;

.alla Stazione Carabinieri di Fabro;

-alla Regione Umbria;

– Protezione Civile Funzione Associata dell’Orvietano

La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all‘albo Pretorio Online del Comune di Parrano.

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Umbria. entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

 

Parrano, 04/01/2022

Il Sindaco

(Valentino Filippetti)

 

PARRANO, mascherine obbligatorie fino al 6 gennaio 2022

 

  COMUNE DI PARRANO         

 

                                     PROVINCIA DI TERNI

 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

IL SINDACO

VISTA tutta la normativa susseguita ai vari DPCM  in materia di contrasto alla epidemia da Covid -19

CONSIDERATO  che l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e, pertanto, suggerisce l’adozione di provvedimenti di contenimento ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa attualmente vigente.

CONSIDERATO  che nel periodo delle festività natalizie in conseguenza di eventi di aggregazione e di intrattenimento socio-culturale previsti nel territorio del Comune di Parrano potrebbero verificarsi situazioni di assembramento anche di tipo occasionale in cui il distanziamento interpersonale potrebbe non essere garantito.

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza e l’uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree sono misure indicate tra quelle idonee a impedire la diffusione del contagio.

RITENUTO che le situazioni di fatto sin qui esposte integrino le condizioni giuridiche della urgente necessità di tutela della Salute Pubblica.

RITENUTO quindi necessario adottare per il territorio del Comune di Parrano specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica.

VISTI i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e di Salute e Sanità Pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs art. 50 c. 5

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino

 al giorno 06 gennaio 2022

 

Estendere l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) su tutte le aree  pubbliche e/o aperte al pubblico del Comune di Parrano.

 

Sono esonerati da tale obbligo:

  • i minori di anni 6;
  • i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso delle suddette protezioni;
  • tutte le persone che svolgono attività motoria e/o sportiva all’aperto.

 

AVVERTE

  • Che, fatte salve le responsabilità civili e penali, le violazioni alle disposizioni di cui al presente provvedimento sono punite, ai sensi dell’art. 4, comma 1 D.L. 25 marzo 2020 n.19 successivamente convertito in legge n. 35/2020.
  • Che ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, contro il pre-sente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Umbria entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.
  • Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune di PARRANO e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

Che la Presente ordinanza venga trasmessa:

  • alla Prefettura di Terni
  • alla Azienda Sanitaria USL2
  • alla Questura di Terni
  • alla stazione dei Carabinieri di Fabro

 

  Dalla Residenza Municipale, 16 dicembre 2021

Il Sindaco

Valentino Filippetti