“La Venere Verde” protagonista al Laboratorio della Scuola Primaria

Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, sono stati presentati i lavori del Laboratorio della Scuola Primaria e dell’Infanzia “Sante De Sanctis” di Parrano realizzati dagli alunni in collaborazione con l’Associazione “Tana Liberi Tutti”. Al centro del laboratorio, la Venere Verde, la scultura del Paleolitico Superiore rinvenuta da Cesare De Sanctis alle Tane del Diavolo e adesso custodita al Museo del Territorio, nel Palazzo Comunale di Parrano. 

Nel laboratorio i bambini hanno esplorato il materiale creta e giocato con colori, carta e pennelli nel laboratorio di didattica munariana. Il percorso, a cura dell’esperta Paola Biancalana, si è ispirato alla Venere Verde, individuata dai bambini come “tesoro” di Parrano.

I primi incontri sono stati dedicati alla manipolazione, alla ricerca e alla fabbricazione di strumenti  per decorare a fresco, ma il filo rosso che ha legato le lezioni è stato  “il positivo e il negativo”: gli stampi per quanto riguarda la creta, la stampa quando il materiale era carta, cartone, colori.

“Abbiamo dedicato alcune lezioni ai pittori – spiegano dalla Scuola – che i bambini avevano incontrato (Escher, Warhol, Kandinsky) esplorando le loro  tecniche. Utilizzando creta locale, ci siamo impegnati nella  tecnica della lastra per creare delle formelle come supporto e le abbiamo dipinte utilizzandole poi come decori natalizi.

Sono state anche vendute per sostenere un progetto di Emergency per un ospedale in Afghanistan. Poi, acquisita dimestichezza col materiale, abbiamo “incontrato” la Venere Verde e ne abbiamo fatto dei calchi. Abbiamo poi ottenuto tante piccole statuine stampate , decorate a crudo con ingobbi. Abbiamo deciso di esporre le foto del laboratorio l’8 marzo dedicando il nostro lavoro alla Giornata internazionale della donna, perchè la Venere Verde sia un simbolo di protezione per tutte le donne e le bambine del mondo”.

 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), PER L’ANNO 2022, IN FAVORE DEGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ARTIGIANI CHE INZIANO, PROSEGUONO O TRASFERISCONOLA PROPRIA ATTIVITÀ IN COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 500 ABITANTI (L. 234/2021, ART. 1, COMMA 353)

COMUNE DI PARRANO

Provincia di TERNI

 

BANDO EROGAZIONE BONUS IMU 2023

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), PER L’ANNO 2022, IN FAVORE DEGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ARTIGIANI CHE INZIANO, PROSEGUONO O TRASFERISCONOLA PROPRIA ATTIVITÀ IN COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 500 ABITANTI (L. 234/2021, ART. 1, COMMA 353)

 

PREMESSA

  1. VISTO l’elenco dei Comuni delle aree interne, trasmesso dall’Agenzia per la coesione territoriale in data 13 aprile 2022;
  2. VISTO il Decreto interministeriale 30 maggio 2022, n. 230, ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 353 della Legge di Bilancio 2022 che aveva stabilito l’erogazione di un contributo riconosciuto, in via sperimentale, in favore degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  3. VISTO in particolare, il comma 353, dell’articolo 1, della predetta legge n. 234 del 2021, il quale dispone che “Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l’esercizio dell’attività economica”;
  4. VISTO il comma 355, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, il quale dispone che le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
  5. VISTO, inoltre, il comma 356, della medesima legge n. 234 del 2021, il quale dispone che “Il contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo”;
  6. RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni sopra citate, mediante misure volte a favorire lo sviluppo turistico e a contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, e di destinare, pertanto, per il tramite dei Comuni, le risorse relative all’anno 2023 agli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e agli artigiani, così come individuati dal presente decreto;

ART.1 – OGGETTO E FINALITÀ

Ai sensi della L. 234/2021, art. 1, comma 353 “Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma”.

Il competente Ministero della Cultura con proprio decreto n. 230 del 30 maggio 2022 ha individuato i criteri e modalità di concessione del succitato contributo.

In attuazione delle disposizioni di legge e del Ministero competente, l’amministrazione comunale pubblica ilpresente bando a disciplina dei criteri e delle modalità di concessione del contributo di cui in oggetto al presente.

ART.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

  1. Ai fini dell’accesso al contributo, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  2. essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria castale C/1 (Negozi e botteghe non locati), sito in uno dei Comuni di cui all’allegato al presente decreto, in base al qualeè dovuto il pagamento dell’imposta municipale propria;
  3. di essere in regola con il pagamento della rata in acconto IMU2023 al momento della presentazione della richiesta, sia al pagamento a saldo al momento dell’erogazione del contributo;
  4. essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesao sottoposta a procedure concorsuali.
  5. Ai fini dell’ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori dell’attività devonoessere in possesso dei seguenti requisiti:
  6. non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l’applicazione di una pena concordata perdelitti non colposi, salva la riabilitazione;
  7. non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.
  8. I requisiti di ammissione previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo devono presentare apposita domanda entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

Le domande vanno presentate compilando l’apposita modulistica individuata come Allegato A alla presente, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda, di cui all’Allegato A, debitamente compilata con le informazioni richieste e con i rispettivi allegati, va presentata entro i termini suddetti nelle seguenti modalità:

  1. tramite indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.parrano@postacert.umbria.it ;
  2. consegna all’Ufficio Protocollo presso la sede del Comune;

Non potranno essere accolte domande:

  • predisposte su modelli difformi dall’Allegato A;
  • presentate con modalità differenti da quelle esposte nel presente articolo;
  • predisposte in maniera diversa, incompleta o incoerente rispetto ai requisiti del bando.

Il Comune di  Parrano, non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4 – RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

1.Decorso il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2, i Comuni, verificato il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, trasmettono, esclusivamente in via telematica, al Ministero della Cultura, le domande pervenute, indicando l’ammontare dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno di riferimento da ciascun contribuente in relazione a ciascun immobile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

  1. Il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate all’articolo 1, comma 3, del presente decreto. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura finanziaria annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.
  2. Il Ministero della cultura provvede alla determinazione dei contributi secondo quanto previsto dal comma 4 e trasferisce le relative somme a ciascun Comune per la successiva assegnazione in favore dei beneficiari.
  3. Il contributo di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Il medesimo contributo è riconosciuto in favore di ciascun beneficiario nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».

ART. 5 – CONTROLLI E REVOCA

Il Ministero della Cultura può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, e può disporre, in caso di irregolarità, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

 

 

 

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

  1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono allocate sul capitolo di bilancio 1921, p.g. 1 del centro di responsabilità 2, dello stato di previsione del Ministero della cultura.

ART.7 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Maria Assunta Bernesi, Responsabile del settore Finanziario-amministrativo, Tel. 0763/838751 indirizzo mail: ragioneria@comune.parrano.tr.it

Il Responsabile del Servizio Finanziario-amministrativo

                                                                                            Dott.ssa Maria Assunta Bernesi

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Allegato A

 

DOMANDA PER L’ACCESSO AL BONUS IMU 2023

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e nome …………………………………..………………..……………..………………………………………………..

Luogo e data di nascita ………………………..…………………………………………………….…………………

Residente in Via …….…………………………………………………………………….

  1. ..…………………………………………………………..

Comune di …………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………………………….

Codice fiscale

………………………………………………..……………………………………………………… telefono: ………………………………………………………………………………………………………… e-mail ……………………….………………………………………………………………………………

In qualità di legale rappresentante della ditta:

Ragione sociale

…………………………………………………………………………………………………………

CF / Partita Iva

……………………………………………………………………………………………………………..……………

Sede Legale: Via

…….…………………………………………………………………………

  1. ……………………………………………..……..…

Comune di …………………………………………………………………………………… CAP.……………………………………………………

PEC ……….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

CHIEDE

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti el’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

 

DI PARTECIPARE

al beneficio del contributo in favore degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, secondo l’art. 1, comma 353 della L. 234/2022, nonché il Decreto attuativo n. 230 del 30 maggio 2022 e il Bando comunale pubblicato.

A tal fine,

DICHIARA:

– di essere iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente n° REA __________________ dal ________________ Codice ATECO______________________;

– di risultare ditta attiva alla data di richiesta del contributo con regolare iscrizione;

– di non essere cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali;

– di essere in regola con il pagamento della rata in acconto IMU 2023 al momento della presentazione della richiesta e di impegnarsi all’assolvimento del pagamento a saldo (…/…/2023) al momento della liquidazione del contributo;

– di aver preso visione dei contenuti del bando e dei requisiti indicati dalla legge e dal decreto attuativo e di essere sufficientemente edotto in merito a tali contenuti ed alle cause di eventuale esclusione;

– di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione effettuerà verifiche sulla veridicità e attendibilità delle dichiarazioni di cui sopra, applicando, in caso di accertamento di fatti non corrispondenti a quanto dichiarato, tutte le sanzioni previste dalla Legge, oltre alla revoca del contributo eventualmente concesso.

DICHIARA, ALTRESÌ:

– di essere proprietario o titolare di altro diritto (es. usufrutto, leasing) su un immobile compreso nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe), sito nel territorio comunale, in base al quale è dovuto il pagamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di seguito indicando i riferimenti catastali e le informazioni rilevanti ai fini delle verifiche sui requisiti:

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Rendita

% di possesso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– che l’importo totale della IMU 2023 (già versata almeno in acconto e/o da versare a saldo) per gli immobili sopra identificati risulta essere pari a € _______________ , ____;

– di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” esclusivamente per le finalità indicate nell’ambito del presente procedimento e di autorizzarne al rispettivo trattamento.

COMUNICA

i seguenti estremi identificativi di conto corrente bancario o postale sul quale il Comune effettuerà l’accredito del contributo:

 

Denominazione Istituto Bancario _____________________________________________________________

Intestatario conto corrente _________________________________________________________________

Coordinate IBAN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data ….……………………..…………

 

Firma del dichiarante

___________________________________

Allegati all’istanza:

  • documento di identità del dichiarante;
  • visura camerale aggiornata alla data di presentazione della domanda.

 

 

 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT 2023 –2025)

l responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Premesso che:

  • la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm. prevede che ogni Amministrazione

Pubblica aggiorni e predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.), che comprenda anche il Piano Triennale per la Trasparenza;

  • il Comune di Parrano, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve aggiornare e approvare entro il 31 GENNAIO 2023 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2023-2025;
  • l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che, costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa, può essere consultato all’indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/ecco-il-piano-nazionale-anticorruzione-approvato-da-anac
  • l’Amministrazione, in linea con quanto raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

(A.N.A.C.), intende raccogliere proposte e/o osservazioni da parte degli stakeholder (portatori d’interesse) finalizzate ad una migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio e ad un’efficace individuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Tutto ciò premesso:

INVITA tutti i soggetti interessati, attori interni (consiglieri comunali, dipendenti, responsabili apicali) e attori esterni (cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali ecc. operanti nel territorio), a trasmettere osservazioni e/o proposte, che l’Ente valuterà in sede di aggiornamento, prima dell’approvazione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione 2023-2025;

Tali soggetti sono invitati a presentare le eventuali proposte e/o osservazioni partendo dall’ultimo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del 2021-2023 pubblicato sul portale del Comune di Parrano nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione Disposizioni Generali – “Piano Triennale Prevenzione della corruzione”.

PARRANO : il 29 dicembre Consiglio Comunale per il Bilancio di Previsione 2023

COMUNE DI PARRANO                                                                   PROVINCIA DI TERNI

IL SINDACO
VISTO L’ART. 50 del D.L.gs. 267/2000.
CONVOCA

IL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA

NELLA CONSUETA SALA DELLE ADUNANZE PER LE ORE 18,30 – DEL 29 DICEMBRE
2022 PER DISCUTERE SUGLI AFFARI DI COMPETENZA E DI CUI AL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
1. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023-CONFERMA ALIQUOTE 2022
2. PROPOSTA APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
2023/2025 (ART. 58, D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112).
3. CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
ANNO 2023.
4. VERIFICA DELLA QUANTITA’ E QUALITA’ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA
RESIDENZA, ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE, CHE POTRANNO ESSERE
CEDUTI IN DIRITTO DI PROPRIETA’ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE
5. APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNI
2023-2024
6. PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2022
7. APPROVAZIONE DUPS 2023-2025
8. APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2023-2025
9. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS.
19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE AL
31.12.2021.
10. APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Valentino Filippetti

Parrano, il Consiglio Comunale del 21.10.2022 vara il REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

 

 

 

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI 

 

 
   

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di Applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Principi generali

Articolo 4 – I cittadini attivi

Articolo 5 – Patto di collaborazione

 

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

Articolo 7 – Patti di collaborazione

 

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 8 – Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

 

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

Articolo 9 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 10 – Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 11 – Facilitazioni

Articolo 12 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 13 – Formazione

Articolo 14 – Autofinanziamento

 

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 15 – Comunicazione di interesse generale

Articolo 16 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

 

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 17 – Prevenzione dei rischi

Articolo 18 – Responsabilità

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 – Clausole interpretative

Articolo 20 – Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 21 – Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa

Articolo 22 – Disposizioni transitorie

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 114 comma 2, 117 comma 6, 118, comma 4, della Costituzione e art.3 comma 5 dell’art. 267 del TUEL.
  2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su proposta dell’amministrazione comunale.
  3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n.241.

 

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

  1. Beni comuni urbani e rurali: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, compresi i beni digitali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona e dall’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
  2. beni culturali: cose mobili e immobili, che presentino i requisiti di cui all’art.10 D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
  3. comune o amministrazione: il Comune di Parrano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  4. cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini affiancati da adulti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale (senza fini pubblicitari o di autopromozione), che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
  5. amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
  6. proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni informa condivisa con l’amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
  7. patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
  8. cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione eabbellimento dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita l’integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità;
  9. rigenerazione: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
  10. gestione condivisa: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
  11. spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

 

Articolo 3 – Principi generali

  1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  2. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
  3. pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
  4. responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione coni cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
  5. inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
  6. pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
  7. partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
  8. sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
  9. proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
  10. adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
  11. informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principidiimparzialità, buon andamento, trasparenzae certezza;
  12. autonomia civica: l’amministrazione riconosce il valore costituzionale dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
  13. prossimità e territorialità: l’amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.
  14. l’Amministrazione favorisce la più ampia partecipazione della comunità locale in tutte le sue articolazioni sociali.

 

 

 

Articolo 4 – I cittadini attivi

  1. L’intervento dicura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
  2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa deibeni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
  3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione con divisa dei beni comuni.
  4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
  5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

 

Articolo 5 – Patto di collaborazione

  1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, per perseguire il bene comune.
  2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
  3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  4. Gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  5. La durata della collaborazione, le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  6. Le modalità di azione, il ruolo e di reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e di limiti di intervento;
  7. gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
  8. l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
  9. le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
  10. le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
  11. l’eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
  12. le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
  13. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causadegli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delleeventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall’articolo 21 del presente regolamento;
  14. le modalità per l’adeguamento e le eventuali modifiche degli interventi concordati;
  15. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e soggetti ad essi assimilati, dal D.lgs 81/2008.
  16. Il patto di collaborazione può essere soggetto a mecenatismo.
  17. Con l’Amministrazione comunale si possono stipulare patti con riferimento a quei beni comuni che sono di proprietà, o in uso, gestione o godimento del Comune di Parrano. I beni comuni possono essere riconosciuti con deliberazione della Giunta comunale, sia con proposte dirette da parte dei cittadini sia per iniziativa dell’Amministrazione. Le proposte dei cittadini potranno essere trasmesse al Segretario Comunale. Previa valutazione tecnica del Dirigente competente. che può interloquire con i cittadini per perfezionarne gli aspetti tecnici, tali proposte verranno vagliate dalla Giunta comunale.

 

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

 

 

Articolo 6 – Disposizioni generali

  1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art.118 ultimo comma della Costituzione.
  2. Possono essere previsti diversi livelli di intervento: cura occasionale (intervento occasionale sporadico), cura condivisa e continuativa (intervento costante con tempistiche precise e che si ripete nel tempo), gestione condivisa e valorizzazione (impegno quotidiano costante).
  3. L’organizzazione di questa funzione deve essere tale da:
  4. assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
  5. consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
  6. garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l’amministrazione.

4) Per garantire il rispetto delle finalità e dei principi contenuti nel presente regolamento, il Segretario Comunale raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica il contenuto e lo comunica al dirigente competente, il quale valuta la proposta ed istruisce la pratica attraverso il modello di Patto di collaborazione, allegato.

  1. E’ possibile il coinvolgimento anche di più settori tra loro trasversali (es: Sport/associazionismo, servizi sociali, ambiente, tributi, ecc.).
  2. L’ufficio comunale competente cura:
  3. l’istruttoria delle proposte di collaborazione, assicurando il corretto bilanciamento dei molteplici interessi pubblici e privati sottesi alle stesse;
  4. mantiene la relazione con i cittadini per la definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione;
  5. monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
  6. raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto per valutare l’efficacia del patto di collaborazione.

 

Articolo 7 – Patti di collaborazione

  1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l’Ufficio preposto, secondo un modello di Patto di collaborazione che verrà messo a disposizione sul portale del Comune, allegato al presente regolamento.
  2. Il modello sopracitato contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio per la loro realizzazione.
  3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
  4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 30 giorni.

 

 

 

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

 

Articolo 8 -Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

  1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
  2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l’annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
  3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione devono pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
  4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili i quali dovranno essere eseguiti secondo le normative vigenti. Nel caso di manutenzione straordinaria e restauro i proponenti (cittadini attivi) devono possedere le specifiche competenze e professionalità richieste per gli interventi e dovranno possedere il titolo edilizio pertinente.
  5. La sottoscrizione di patti di collaborazione non esclude la necessità di prevedereche i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L’assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell’accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
  6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il

decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono gestite dall’ufficio del Comune che ha in carico il procedimento.

  1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito.
  2. La durata dei patti di collaborazione non supera normalmente i nove anni.
  3. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’articolo 838 Codice Civile.
  4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata adesso assegnati.
  5. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale, individua periodicamente, nell’ambito del patrimonio del Comune, gli edifici e le aree in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e valorizzazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

 

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

 

Articolo 9 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

  1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
  2. Il Comune stipula apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro.
  3. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei privati cittadini.
  4. Qualora il patto di collaborazione derivante da avviso pubblico, abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’uso a titolo gratuito e in modo non esclusivo, del bene di proprietà comunale.
  5. Alla copertura di eventuali costi derivanti dall’applicazione del presente regolamento si farà fronte nei limiti della disponibilità di bilancio a tal fine previsto.

 

Articolo 10 – Esenzioni ed agevolazioni

  1. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone del Regolamento T.O.S.A.P. (Tassa Occu-pazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse, come da normativa vigente (2).
  2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento T.O.S.A.P. e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  3. Si tratti di iniziative occasionali;
  4. La raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  5. I beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
  6. Le attività commerciali, intese come attività poste in essere da soggetti dotati di partita iva nell’ambito di attività imprenditoriale sono soggette al pagamento del Canone Patrimoniale, a meno che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall’art. 20 del citato regolamento:
  7. le occupazioni realizzate da enti che non perseguono fine di lucro per le manifestazioni patrocinate dal Comune effettuate per attività culturali ed educative, comprese quelle finalizzate allo sviluppo economico delle realtà locali o al recupero delle tradizioni storiche;
  8. in relazione a particolari eventi/manifestazioni, la Giunta Comunale potrà valutare la possibilità di esentare il pagamento del relativo canone in relazione all’attività prevalentemente di natura culturale e/o sportiva e/o solidale e/o di promozione territoriale e/o ambientale organizzata con l’evento/manifestazione. L’interpretazione della prevalenza sarà stabilita in apposite linee guida approvate dalla Giunta Comunale con propria delibera.

 

 

 
   

 

(2) Sono soggettivamente escluse dall’applicazione del canone: a) le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di Parrano per attività di pubblico interesse. (l’art.20 comma 2 del Regolamento Comunale).

 

  1. Gli enti non commerciali possono organizzare raccolte pubbliche fondi non soggetti al pagamento del Canone patrimoniale mentre, le attività commerciali sono soggette al pagamento del Canone stesso, come da normativa qui di seguito specificata.

 

Le raccolte pubbliche fondi costituiscono oggetto di apposita disciplina giuridica (Decreto Legislativo 460/1997), la quale stabilisce che le raccolte pubbliche di fondi sono fatte dagli enti non commerciali per ottenere contributi per lo svolgimento delle proprie attività

– Ai sensi dell’art 143 del TUIR (DPR 917/1986) “Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1dell’articolo 73:

  1. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  2. i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’ articolo 8, comma7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi”).

 

Articolo 11 – Facilitazioni

  1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
  2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria e nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l’amministrazione.

 

Articolo 12 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

 

 

  1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d’uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
  2. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 1.

 

 

Articolo 13 – Formazione

  1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
  2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
  3. Il Comune collabora con gli operatori scolastici e gli organismi di rappresentanza dei giovani, affinché nel progettare i patti di collaborazione si tenga conto del punto di vista dei bambini e dei ragazzi.

 

Articolo 14 -Autofinanziamento

  1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestionecondivisaorigenerazionedeibenicomuniacondizionechesiagarantitalamassimatrasparenza sulla fase di raccolta delle risorse e sulla loro destinazione e utilizzo.
  2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessori e nell’ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all’autofinanziamento.

 

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

 

 

Articolo 15 – Comunicazione di interesse generale

  1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e dalla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un’area dedicata nel portale del Comune, come meglio specificato nell’art.22.
  2. L’attività di comunicazione mira in particolare a:
  3. Consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa,

 

anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;

  1. Favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  2. Mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

 

Articolo 16 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

  1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
  2. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sulsito internet, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma ritenuta idonea, di comunicazione e diffusione.
  3. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione, come da modelli allegati.
  4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  5. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
  6. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  7. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, fermare stando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
  8. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati inmodo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
  9. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
  10. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  11. azioni e servizi resi;
  12. risultati raggiunti;
  13. risorse disponibili ed utilizzate.

 

 

CAPOVI-RESPONSABILITÀEVIGILANZA

 

 

Articolo 17 – Prevenzione dei rischi

  1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
  2. Il Comune promuove ed organizza la formazione rivolta ai cittadini attivi finalizzata all’acquisizione di conoscenze sul quadro normativo, sulle misure di prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
  3. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e da rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi, nonché ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
  4. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 3, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

 

Articolo 18 – Responsabilità

  1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.
  2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comunirispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 19 – Clausole interpretative

  1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini le disposizioni delpresente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 20 – Entrata in vigore e sperimentazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dalla sua entrata in vigore.

 

Articolo 21 – Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa

  1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all’amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

 

Articolo 22 – Disposizioni transitorie

  1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
  2. Alla copertura di eventuali costi derivanti dall’applicazione del presente regolamento si farà fronte nei limiti della disponibilità di bilancio a tal fine previsto.