Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

“Dopo di noi”, interventi a favore di disabili gravi senza sostegno familiare

Avviso di selezione per l’accesso ai benefici, domande entro il 5 maggio 2023. L’assessore alle Politiche sociali Coppola: “Progetti personalizzati per evitare l’istituzionalizzazione della persona”

L’avviso interviene nell’ambito delle misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Possono accedere al beneficio le persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3, residenti nei Comuni della Zona Sociale n. 12 che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

– certificazione di grave disabilità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3

– essere privi di sostegno familiare in quanto: 1) mancanti di entrambi i genitori; 2) i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale; 3) in prospettiva potrebbe venir meno il sostegno familiare;

– avere un età compresa tra i 18 e i 64 anni;

– avere un ISEE pari o inferiore ad € 25.000,00 cui è connessa la possibilità di ottenere fino al massimo del 100% del contributo; tra i 25.000,00 ed i 35.000,00 € cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 60% del contributo.

Possono accedere anche coloro che, in possesso dei requisiti suddetti, sono stati beneficiari delle misure previste dalla sperimentazione del modello di intervento in materia di “Vita Indipendente”.

La domanda dovrà essere redatta su apposita modulistica allegata all’Avviso o richiesta presso i Servizi Sociali del Comune di Orvieto e dovrà essere consegnata entro le 12.00 del 5/5/2023 con una delle seguenti modalità:

– direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto in Piazza della Repubblica – Orvieto, Tr

– a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Servizi Sociali Comune di Orvieto via Garibaldi n. 8;

– al seguente indirizzo di posta certificata: comune.orvieto@postacert.umbria.it

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201759&NodoSel=45

“La Venere Verde” protagonista al Laboratorio della Scuola Primaria

Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, sono stati presentati i lavori del Laboratorio della Scuola Primaria e dell’Infanzia “Sante De Sanctis” di Parrano realizzati dagli alunni in collaborazione con l’Associazione “Tana Liberi Tutti”. Al centro del laboratorio, la Venere Verde, la scultura del Paleolitico Superiore rinvenuta da Cesare De Sanctis alle Tane del Diavolo e adesso custodita al Museo del Territorio, nel Palazzo Comunale di Parrano. 

Nel laboratorio i bambini hanno esplorato il materiale creta e giocato con colori, carta e pennelli nel laboratorio di didattica munariana. Il percorso, a cura dell’esperta Paola Biancalana, si è ispirato alla Venere Verde, individuata dai bambini come “tesoro” di Parrano.

I primi incontri sono stati dedicati alla manipolazione, alla ricerca e alla fabbricazione di strumenti  per decorare a fresco, ma il filo rosso che ha legato le lezioni è stato  “il positivo e il negativo”: gli stampi per quanto riguarda la creta, la stampa quando il materiale era carta, cartone, colori.

“Abbiamo dedicato alcune lezioni ai pittori – spiegano dalla Scuola – che i bambini avevano incontrato (Escher, Warhol, Kandinsky) esplorando le loro  tecniche. Utilizzando creta locale, ci siamo impegnati nella  tecnica della lastra per creare delle formelle come supporto e le abbiamo dipinte utilizzandole poi come decori natalizi.

Sono state anche vendute per sostenere un progetto di Emergency per un ospedale in Afghanistan. Poi, acquisita dimestichezza col materiale, abbiamo “incontrato” la Venere Verde e ne abbiamo fatto dei calchi. Abbiamo poi ottenuto tante piccole statuine stampate , decorate a crudo con ingobbi. Abbiamo deciso di esporre le foto del laboratorio l’8 marzo dedicando il nostro lavoro alla Giornata internazionale della donna, perchè la Venere Verde sia un simbolo di protezione per tutte le donne e le bambine del mondo”.

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – SCADENZA ORE 12.00 DEL 29 MARZO 2023.

L’Ufficio della Cittadinanza della Zona Sociale n.12 comunica che a partire dal giorno 28 febbraio 2023 è possibile presentare le domande per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza di persone non autosufficienti.

Il presente avviso è volto al sostegno dell’attività di cura ed assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, dal caregiver familiare, come definito all’art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017.

Il caregiver familiare è quella risorsa che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio; da sempre le politiche territoriali della Zona Sociale, in favore della fascia di popolazione afferente a questo tipo di fragilità, sono state improntate alla salvaguardia della persona nel proprio ambiente di vita. Il caregiver familiare, con il consenso della persona assistita, dovrà essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del progetto personalizzato e assumere gli impegni che lo riguardano, concordati nel progetto stesso.

Sono beneficiari del contributo coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, inteso, ai sensi dell’art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, quale “ persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se’, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico a coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare ed è finalizzato a sostenere le attività di cura e assistenza svolte dal caregiver familiare, così come definite e declinate nel “Patto per la cura” e del progetto personalizzato redatto per la persona con disabilità. Il contributo viene determinato in base al valore ISEE del caregiver familiare:

    • Isee fino ad € 25.000,00 contributo massimo concesso € 3.000,00 annui
    • Isee da € 25.001,00 fino ad € 35.000,00 contributo massimo concesso € 2.400,00 annui

Il contributo è concesso a seguito di presentazione di domanda redatta su apposito modello allegato all’Avviso pubblico reperibile su tutti i siti web dei Comuni della Zona Sociale n. 12; per il Comune di Orvieto l’avviso e il relativo modello di domanda sono reperibili nell’area Ufficio della Cittadinanza/disabilità del sito web www.comune.orvieto.tr.it.

Possono presentare la domanda di accesso al contributo di cui al presente avviso i caregiver familiari in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona sociale n. 12

b) fare parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo, ma collocato nella medesima struttura;

c) essere:

c1. cittadino italiano;

c2. cittadino comunitario;

c3. Cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno , con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;

d) avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;

e) avere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente1, non superiore ad 35.000,00;

avere acquisito il consenso della persona che assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore;

I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. L’amministrazione comunale ricevente la domanda, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione di merito ai fini della predisposizione della graduatoria stilata in ordine crescente per ISEE e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse, che per il Comune di Orvieto capofila della Zona Sociale n. 12 sono pari ad € 18.343,10, fatto salvo un eventuale ulteriore incremento delle stesse.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e, laddove necessario, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo del medesimo, copia della certificazione ISEE in corso di validità.

L’istanza deve essere presentata al Comune di Orvieto, Capofila della Zona sociale n. 12 con una delle seguenti modalità:

    • a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto capofila di Zona Sociale n. 12 in Piazza della Repubblica;
    • a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Ufficio della Cittadinanza Zona Sociale n. 12 c/o Comune di Orvieto Via Garibaldi n. 1 – 05018 Orvieto Tr;

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Nel caso di presentazione di più domande da parte del caregiver, sarà istruita l’ultima validamente ricevuta, in ordine di tempo, entro i termini.

Il contributo per il sostegno del ruolo di cura del caregiver non è compatibile con il contributo economico per assistenza indiretta per gravissima disabilità di cui alla DGR 993/2020.

Le domande devono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Orvieto e su tutti i siti web dei Comuni della Zona Sociale n. 12, ovvero dal 28/02/2023 e fino alle ore 12.00 del 29/03/2023.

Ai fini dell’osservanza del suddetto termine farà fede :

    • la data di ricezione dell’ufficio Protocollo del Comune di Orvieto capofila di Zona sociale n. 12( compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
    • la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r;
    • la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di post elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;

L’amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201759&NodoSel=45

 

PARRANO DICE NO ALLO STRALCIO DELLE DARTELLE SOTTO 1.000 euro

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PARRANO

NELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2023 HA DECISO :

 

 

PREMESSO CHE:

                   l’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

                   l’articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

                   l’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

                   l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all’indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

       l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

       lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l’annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

       la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l’annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l’incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell’allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – “principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” – prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell’incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione, n. 00 del 00/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della dott.sa Maria Assunta Bernesi, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l’obbligo di astensione.

VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

 

D E L I B E R A

 

1.        di non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

2.        di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

3.        di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del presente atto;

4.        di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

5.        di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l’invio di cui al precedente punto 2.

 

 

ASSEMBLEA PUBBLICA il 6 FEBBRAIO per il Progetto di Sistemazione della Strada del Piano

 

     COMUNE DI PARRANO

 

                                              PROVINCIA DI TERNI

 

                                 

 

MARTEDI 7 FEBBRAIO ore 16

 

ASSEMBLEA PUBBLICA

 

presso la sala consiliare   

per illustrare il progetto della

 

STRADA COMUNALE del PIANO

 

 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare