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Sistema di allarme pubblico IT-alert – Fase sperimentazione Regione Umbria

Giovedì 14 settembre alle ore 12 verrà testato in Umbria il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che invierà a tutti i telefoni cellulari un messaggio di test IT-Alert. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella nostra regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Allo stesso tempo, comparirà sul display un messaggio di testo, in italiano ed in inglese, con alcune informazioni sulla fase di sperimentazione. È fondamentale sapere che all’arrivo del messaggio occorrerà necessariamente leggerlo e cliccarci sopra. Nel caso in cui tale azione non venga svolta il dispositivo rimarrà bloccato non potendo ricevere/effettuare chiamate od eseguire altre operazioni. Inoltre, è vivamente raccomandato collegarsi al sito web www.it-alert.it presente nel messaggio, per compilare un questionario che consentirà il perfezionamento del sistema in futuro. Le risposte saranno tutte in forma anonima e nel pieno rispetto della privacy

Al fine di favorire la diffusione dell’informazione al maggior numero possibile di persone, così da minimizzare gli eventuali disagi e criticità che si possano presentare in fase di test, si chiede la massima diffusione del testo della presente email, con i relativi allegati, a tutti i soggetti afferenti alle Vs. attività.

Per ulteriori informazioni si raccomanda di consultare i siti:
– www.it-alert.it
– www.regione.umbria.it/protezione-civile

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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – SCADENZA ORE 12.00 DEL 29 MARZO 2023.

L’Ufficio della Cittadinanza della Zona Sociale n.12 comunica che a partire dal giorno 28 febbraio 2023 è possibile presentare le domande per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza di persone non autosufficienti.

Il presente avviso è volto al sostegno dell’attività di cura ed assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, dal caregiver familiare, come definito all’art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017.

Il caregiver familiare è quella risorsa che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio; da sempre le politiche territoriali della Zona Sociale, in favore della fascia di popolazione afferente a questo tipo di fragilità, sono state improntate alla salvaguardia della persona nel proprio ambiente di vita. Il caregiver familiare, con il consenso della persona assistita, dovrà essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del progetto personalizzato e assumere gli impegni che lo riguardano, concordati nel progetto stesso.

Sono beneficiari del contributo coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, inteso, ai sensi dell’art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, quale “ persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se’, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico a coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare ed è finalizzato a sostenere le attività di cura e assistenza svolte dal caregiver familiare, così come definite e declinate nel “Patto per la cura” e del progetto personalizzato redatto per la persona con disabilità. Il contributo viene determinato in base al valore ISEE del caregiver familiare:

    • Isee fino ad € 25.000,00 contributo massimo concesso € 3.000,00 annui
    • Isee da € 25.001,00 fino ad € 35.000,00 contributo massimo concesso € 2.400,00 annui

Il contributo è concesso a seguito di presentazione di domanda redatta su apposito modello allegato all’Avviso pubblico reperibile su tutti i siti web dei Comuni della Zona Sociale n. 12; per il Comune di Orvieto l’avviso e il relativo modello di domanda sono reperibili nell’area Ufficio della Cittadinanza/disabilità del sito web www.comune.orvieto.tr.it.

Possono presentare la domanda di accesso al contributo di cui al presente avviso i caregiver familiari in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona sociale n. 12

b) fare parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo, ma collocato nella medesima struttura;

c) essere:

c1. cittadino italiano;

c2. cittadino comunitario;

c3. Cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno , con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;

d) avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;

e) avere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente1, non superiore ad 35.000,00;

avere acquisito il consenso della persona che assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore;

I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. L’amministrazione comunale ricevente la domanda, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione di merito ai fini della predisposizione della graduatoria stilata in ordine crescente per ISEE e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse, che per il Comune di Orvieto capofila della Zona Sociale n. 12 sono pari ad € 18.343,10, fatto salvo un eventuale ulteriore incremento delle stesse.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e, laddove necessario, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo del medesimo, copia della certificazione ISEE in corso di validità.

L’istanza deve essere presentata al Comune di Orvieto, Capofila della Zona sociale n. 12 con una delle seguenti modalità:

    • a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto capofila di Zona Sociale n. 12 in Piazza della Repubblica;
    • a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Ufficio della Cittadinanza Zona Sociale n. 12 c/o Comune di Orvieto Via Garibaldi n. 1 – 05018 Orvieto Tr;

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Nel caso di presentazione di più domande da parte del caregiver, sarà istruita l’ultima validamente ricevuta, in ordine di tempo, entro i termini.

Il contributo per il sostegno del ruolo di cura del caregiver non è compatibile con il contributo economico per assistenza indiretta per gravissima disabilità di cui alla DGR 993/2020.

Le domande devono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Orvieto e su tutti i siti web dei Comuni della Zona Sociale n. 12, ovvero dal 28/02/2023 e fino alle ore 12.00 del 29/03/2023.

Ai fini dell’osservanza del suddetto termine farà fede :

    • la data di ricezione dell’ufficio Protocollo del Comune di Orvieto capofila di Zona sociale n. 12( compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
    • la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r;
    • la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di post elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;

L’amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201759&NodoSel=45

 

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PARRANO DICE NO ALLO STRALCIO DELLE DARTELLE SOTTO 1.000 euro

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PARRANO

NELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2023 HA DECISO :

 

 

PREMESSO CHE:

                   l’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

                   l’articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

                   l’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

                   l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all’indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

       l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

       lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l’annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

       la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l’annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l’incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell’allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – “principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” – prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell’incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione, n. 00 del 00/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della dott.sa Maria Assunta Bernesi, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l’obbligo di astensione.

VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

 

D E L I B E R A

 

1.        di non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

2.        di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

3.        di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del presente atto;

4.        di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

5.        di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l’invio di cui al precedente punto 2.

 

 

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ASSEMBLEA PUBBLICA il 6 FEBBRAIO per il Progetto di Sistemazione della Strada del Piano

 

     COMUNE DI PARRANO

 

                                              PROVINCIA DI TERNI

 

                                 

 

MARTEDI 7 FEBBRAIO ore 16

 

ASSEMBLEA PUBBLICA

 

presso la sala consiliare   

per illustrare il progetto della

 

STRADA COMUNALE del PIANO

 

 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

  

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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), PER L’ANNO 2022, IN FAVORE DEGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ARTIGIANI CHE INZIANO, PROSEGUONO O TRASFERISCONOLA PROPRIA ATTIVITÀ IN COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 500 ABITANTI (L. 234/2021, ART. 1, COMMA 353)

COMUNE DI PARRANO

Provincia di TERNI

 

BANDO EROGAZIONE BONUS IMU 2023

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), PER L’ANNO 2022, IN FAVORE DEGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ARTIGIANI CHE INZIANO, PROSEGUONO O TRASFERISCONOLA PROPRIA ATTIVITÀ IN COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 500 ABITANTI (L. 234/2021, ART. 1, COMMA 353)

 

PREMESSA

  1. VISTO l’elenco dei Comuni delle aree interne, trasmesso dall’Agenzia per la coesione territoriale in data 13 aprile 2022;
  2. VISTO il Decreto interministeriale 30 maggio 2022, n. 230, ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 353 della Legge di Bilancio 2022 che aveva stabilito l’erogazione di un contributo riconosciuto, in via sperimentale, in favore degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  3. VISTO in particolare, il comma 353, dell’articolo 1, della predetta legge n. 234 del 2021, il quale dispone che “Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l’esercizio dell’attività economica”;
  4. VISTO il comma 355, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, il quale dispone che le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
  5. VISTO, inoltre, il comma 356, della medesima legge n. 234 del 2021, il quale dispone che “Il contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo”;
  6. RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni sopra citate, mediante misure volte a favorire lo sviluppo turistico e a contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, e di destinare, pertanto, per il tramite dei Comuni, le risorse relative all’anno 2023 agli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e agli artigiani, così come individuati dal presente decreto;

ART.1 – OGGETTO E FINALITÀ

Ai sensi della L. 234/2021, art. 1, comma 353 “Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma”.

Il competente Ministero della Cultura con proprio decreto n. 230 del 30 maggio 2022 ha individuato i criteri e modalità di concessione del succitato contributo.

In attuazione delle disposizioni di legge e del Ministero competente, l’amministrazione comunale pubblica ilpresente bando a disciplina dei criteri e delle modalità di concessione del contributo di cui in oggetto al presente.

ART.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

  1. Ai fini dell’accesso al contributo, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  2. essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria castale C/1 (Negozi e botteghe non locati), sito in uno dei Comuni di cui all’allegato al presente decreto, in base al qualeè dovuto il pagamento dell’imposta municipale propria;
  3. di essere in regola con il pagamento della rata in acconto IMU2023 al momento della presentazione della richiesta, sia al pagamento a saldo al momento dell’erogazione del contributo;
  4. essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesao sottoposta a procedure concorsuali.
  5. Ai fini dell’ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori dell’attività devonoessere in possesso dei seguenti requisiti:
  6. non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l’applicazione di una pena concordata perdelitti non colposi, salva la riabilitazione;
  7. non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.
  8. I requisiti di ammissione previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo devono presentare apposita domanda entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

Le domande vanno presentate compilando l’apposita modulistica individuata come Allegato A alla presente, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda, di cui all’Allegato A, debitamente compilata con le informazioni richieste e con i rispettivi allegati, va presentata entro i termini suddetti nelle seguenti modalità:

  1. tramite indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.parrano@postacert.umbria.it ;
  2. consegna all’Ufficio Protocollo presso la sede del Comune;

Non potranno essere accolte domande:

  • predisposte su modelli difformi dall’Allegato A;
  • presentate con modalità differenti da quelle esposte nel presente articolo;
  • predisposte in maniera diversa, incompleta o incoerente rispetto ai requisiti del bando.

Il Comune di  Parrano, non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4 – RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

1.Decorso il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2, i Comuni, verificato il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, trasmettono, esclusivamente in via telematica, al Ministero della Cultura, le domande pervenute, indicando l’ammontare dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno di riferimento da ciascun contribuente in relazione a ciascun immobile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

  1. Il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate all’articolo 1, comma 3, del presente decreto. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura finanziaria annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.
  2. Il Ministero della cultura provvede alla determinazione dei contributi secondo quanto previsto dal comma 4 e trasferisce le relative somme a ciascun Comune per la successiva assegnazione in favore dei beneficiari.
  3. Il contributo di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Il medesimo contributo è riconosciuto in favore di ciascun beneficiario nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».

ART. 5 – CONTROLLI E REVOCA

Il Ministero della Cultura può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, e può disporre, in caso di irregolarità, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

 

 

 

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

  1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono allocate sul capitolo di bilancio 1921, p.g. 1 del centro di responsabilità 2, dello stato di previsione del Ministero della cultura.

ART.7 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Maria Assunta Bernesi, Responsabile del settore Finanziario-amministrativo, Tel. 0763/838751 indirizzo mail: ragioneria@comune.parrano.tr.it

Il Responsabile del Servizio Finanziario-amministrativo

                                                                                            Dott.ssa Maria Assunta Bernesi

====================================================================

 

Allegato A

 

DOMANDA PER L’ACCESSO AL BONUS IMU 2023

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e nome …………………………………..………………..……………..………………………………………………..

Luogo e data di nascita ………………………..…………………………………………………….…………………

Residente in Via …….…………………………………………………………………….

  1. ..…………………………………………………………..

Comune di …………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………………………….

Codice fiscale

………………………………………………..……………………………………………………… telefono: ………………………………………………………………………………………………………… e-mail ……………………….………………………………………………………………………………

In qualità di legale rappresentante della ditta:

Ragione sociale

…………………………………………………………………………………………………………

CF / Partita Iva

……………………………………………………………………………………………………………..……………

Sede Legale: Via

…….…………………………………………………………………………

  1. ……………………………………………..……..…

Comune di …………………………………………………………………………………… CAP.……………………………………………………

PEC ……….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

CHIEDE

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti el’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

 

DI PARTECIPARE

al beneficio del contributo in favore degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, secondo l’art. 1, comma 353 della L. 234/2022, nonché il Decreto attuativo n. 230 del 30 maggio 2022 e il Bando comunale pubblicato.

A tal fine,

DICHIARA:

– di essere iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente n° REA __________________ dal ________________ Codice ATECO______________________;

– di risultare ditta attiva alla data di richiesta del contributo con regolare iscrizione;

– di non essere cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali;

– di essere in regola con il pagamento della rata in acconto IMU 2023 al momento della presentazione della richiesta e di impegnarsi all’assolvimento del pagamento a saldo (…/…/2023) al momento della liquidazione del contributo;

– di aver preso visione dei contenuti del bando e dei requisiti indicati dalla legge e dal decreto attuativo e di essere sufficientemente edotto in merito a tali contenuti ed alle cause di eventuale esclusione;

– di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione effettuerà verifiche sulla veridicità e attendibilità delle dichiarazioni di cui sopra, applicando, in caso di accertamento di fatti non corrispondenti a quanto dichiarato, tutte le sanzioni previste dalla Legge, oltre alla revoca del contributo eventualmente concesso.

DICHIARA, ALTRESÌ:

– di essere proprietario o titolare di altro diritto (es. usufrutto, leasing) su un immobile compreso nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe), sito nel territorio comunale, in base al quale è dovuto il pagamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di seguito indicando i riferimenti catastali e le informazioni rilevanti ai fini delle verifiche sui requisiti:

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Rendita

% di possesso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– che l’importo totale della IMU 2023 (già versata almeno in acconto e/o da versare a saldo) per gli immobili sopra identificati risulta essere pari a € _______________ , ____;

– di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” esclusivamente per le finalità indicate nell’ambito del presente procedimento e di autorizzarne al rispettivo trattamento.

COMUNICA

i seguenti estremi identificativi di conto corrente bancario o postale sul quale il Comune effettuerà l’accredito del contributo:

 

Denominazione Istituto Bancario _____________________________________________________________

Intestatario conto corrente _________________________________________________________________

Coordinate IBAN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data ….……………………..…………

 

Firma del dichiarante

___________________________________

Allegati all’istanza:

  • documento di identità del dichiarante;
  • visura camerale aggiornata alla data di presentazione della domanda.

 

 

 

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PARRANO: BANDO PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE

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? Nel Comune di Parrano:
? posizioni disponibili, di cui una per ragazz* con minori possibilità per il progetto: VOLONTARI PER L’ASSISTENZA E L’INCLUSIONE SOCIALE IN UMBRIA

? Consulta qui la SCHEDA dei PROGETTI: https://bit.ly/3FOeWes

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ℹ Per tutte le altre info sul Servizio Civile con Anci Umbria, i requisiti, le opportunità e le posizioni disponibili ? https://bit.ly/3HU5bye

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PARRANO : il 29 dicembre Consiglio Comunale per il Bilancio di Previsione 2023

COMUNE DI PARRANO                                                                   PROVINCIA DI TERNI

IL SINDACO
VISTO L’ART. 50 del D.L.gs. 267/2000.
CONVOCA

IL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA

NELLA CONSUETA SALA DELLE ADUNANZE PER LE ORE 18,30 – DEL 29 DICEMBRE
2022 PER DISCUTERE SUGLI AFFARI DI COMPETENZA E DI CUI AL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
1. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023-CONFERMA ALIQUOTE 2022
2. PROPOSTA APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
2023/2025 (ART. 58, D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112).
3. CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
ANNO 2023.
4. VERIFICA DELLA QUANTITA’ E QUALITA’ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA
RESIDENZA, ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE, CHE POTRANNO ESSERE
CEDUTI IN DIRITTO DI PROPRIETA’ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE
5. APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNI
2023-2024
6. PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2022
7. APPROVAZIONE DUPS 2023-2025
8. APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2023-2025
9. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS.
19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE AL
31.12.2021.
10. APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Valentino Filippetti

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PARRANO : COME LE FORESTE UMBRE TORNANO AD ESSERE UNA RISORSA

 

Il 20 dicembre 2022 si è tenuto presso la Casa del Popolo di Parrano un incontro sul valore dei boschi e la costruzione di una filiera produttiva del legno.

Presenti oltre al sindaco di Parrano Filippetti, il sindaco di Panicale Cherubini è il Presidente del patto territoriale VATO Ciarini. Presenti in sala molti imprenditori agricoli e tecnici forestali, Maurizio Conticelli, Giovannini della Coop Quadrifoglio, Tarparelli della Comunità Energetica di Parrano e Fanò di Aris

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AVVISO PUBBLICO
AGLI ESERCENTI GENERI PRIMA NECESSITA’
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACCETTAZIONE DEI
BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’, RILASCIATI PER
LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA

 

 

IL COMUNE DI PARRANO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per
mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le ordinanze successive ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTO il decreto legge del 17 marzo 202, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
con la quale si ripartiscono le risorse;
VISTO l’ articolo 53 del decreto legge n. 73/2021, cd. Decreto Sostegni bis è possibile
impegnare le somme residue pari ad € 1926,90, risorse concesse per le stesse finalità e non
utilizzate nel 2020/2021, iscritte nel bilancio con Deliberazione di Consiglio Comunale di
variazione n. 17 del 07/10/2022 e che possono essere utilizzate unicamente per l’acquisto di
beni di prima necessità, in piena coerenza con le finalità per le quali erano state concesse ed
erogate;
DATO ATTO della pubblicazione del nuovo Avviso e delle domande pervenute;
DATO ATTO che si rende necessario aggiornare l’elenco degli esercenti sul territorio con una
nuova richiesta di manifestazione di interesse da parte degli esercenti del territorio;
In considerazione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, tenuto
conto delle criticità d’ordine economico e sociale correlate,
INVITA
Gli esercenti di attività del settore “alimentare” e di “generi di prima necessità” operanti nel
Comune di PARRANO a volere manifestare il proprio interesse all’accettazione di Buoni
Spesa per l’acquisto di alimenti e/o beni di prima necessità in favore di cittadini e/o nuclei
familiari in situazione di grave disagio economico.
Gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa sono invitati a manifestare il proprio interesse
entro 5 gg dalla pubblicazione del presente avviso, tramite comunicazione da inviare
all’indirizzo di posta elettronica comune.parrano@postacert.umbria.it entro le 13,00 del
19.12.2022.
Il presente avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente è da intendersi finalizzato alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati.
Le informazioni su modalità di accesso e contatti relativi all’iniziativa, che seguiranno
al presente avviso, saranno rese note con successiva comunicazione.
Il Sindaco
Valentino Filippetti

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PARRANO, il Consiglio Comunale approva l’assestamento di Bilancio

Il 29 novembre si è riunito il Consiglio Comunale di Parrano per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

  • RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI 175 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. I (DGC N. 44 DEL 21/10/2022)

 

  • VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE – COMPETENZA DEL CONSIGLIO (ART. 175, C. 2 TUEL)

 

 

  • SOSTEGNO ED ADESIONE ALLE INIZIATIVE DI COLDIRETTI CONTRO IL CIBO SINTETICO.

 

  • APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL “CONTROLLO ANALOGO” SU AGENZIA UNICA UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A. DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA, DELLE PROVINCE DI PERUGIA E DI TERNI E DEI COMUNI SOCI” PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI SOCI DI CUI ALL’ART. 28 DELLO STATUTO SOCIETARIO,

 

  • APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA

 

Sono stati discussi e approvati tutti i punti all’ordine del giorno tranne il quinto (APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA) che è stato rinviato.

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Il testo della delibera che approva le iniziative Coldiretti contro il cibo sintetico :

Premesso che:

il cibo sintetico:

– è prodotto in bioreattori;

– non salvaguarda l’ambiente perché comporta un maggiore consumo di acqua ed energia rispetto agli allevamenti tradizionali e soprattutto è meno efficiente di quelli oggi più performanti.

– limita la libertà dei consumatori e omologa le scelte sul cibo;

– favorisce gli interessi di pochi operatori, monopolizzando l’offerta di cibo nel mondo;

– spezza lo straordinario legame che unisce cibo e natura;

– non tutela la salute non essendoci garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare e l’esperienza maturata è ancora troppo limitata per giungere a conclusioni differenti;

– non aiuta a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale, in quanto prodotto sulla base di brevetti e tecnologie con alti costi di ingresso e sviluppo, nelle mani di pochi grandi investitori multinazionali;

– può avere impatti socio-economici molto pericolosi, in quanto frutto di una fascinazione ecologica che non ha finora consentito riflessioni ben più approfondite;

Atteso che

– il raffronto con i sistemi più avanzati e sostenibili per la produzione del cibo, propri dell’agroalimentare italiano, consente di valutare correttamente gli esiti pregiudizievoli per l’ambiente del cibo sintetico fabbricato a mezzo di bioreattori;

Considerato che:

– ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 267 ilComune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

– in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 116 della Costituzione il Comune è l’Ente che, in virtù del rapporto di prossimità con i cittadini, può efficacemente garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali alla salute ed alla corretta alimentazione anche attuando le misure di tutela predisposte a livello statale;    

– Coldiretti ha promosso una petizione contro il cibo sintetico e sono nate diverse iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad evidenziare i rischi della diffusione del cibo artificiale;

– la petizione di Coldiretti è pienamente condivisibile quanto a contenuti e modalità di attuazione delle finalità nella stessa esplicitate;

– gli impatti omologanti di un modello produttivo distante dalle specificità territoriali locali può   cancellare le produzioni tipiche, distintive e tradizionali connesse alla varietà della biodiversità locale;

Visto

lo Statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio;

Valutato che

la presente deliberazione non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politico-programmatica e che, come tale, non comporta impegni di spesa;

DELIBERA 

 

  1. di approvare quanto riportato nel preambolo della presente;
  2. di aderire pienamente alla petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico sostenendo tutte le conseguenti e connesse iniziative di sensibilizzazione attinenti ai pericoli del cibo sintetico ed avvalorate anche dal mondo accademico e scientifico;

 

IMPEGNA

 

il Sindaco e la Giunta Comunale ad adottare, nel rispetto delle rispettive competenze, tutti i provvedimenti utili al sostegno della petizione Coldiretti contro il cibo sintetico fornendo, a tal fine, specifiche direttive ai competenti uffici e servizi del Comune anche per la sollecita trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PARRANO, la coperta delle donne contro la violenza

 

PARRANO, UNA COPERTA PER DIRE NO ALLA VIOLENZA

Il 25 novembre a Parrano si è tenuto una iniziativa per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le

Donne.

 Il programma prevedeva, a partire dalle 9,30, un incontro presso la sala consiliare. Dopo i saluti del Sindaco Valentino Filippetti e l’intervento dell’assessore Catia De Angelis è stato illustrato il lavoro fatto, presso la scuola primaria  Sante De Sanctis, dagli insegnanti e dagli studenti . Ci sono stati  gli interventi delle insegnanti e del mini sindaco eletto da pochi giorni. La consigliera comunale Sistina Sabellico ha presentato la coperta realizzata dalle donne di Parrano, che hanno unito decine di pezze di stoffa multicolori sulle quale hanno scritto il loro nome, per simboleggiare la unità contro la violenza. E’ seguita la proiezione del cortometraggio “We are the others” di Folco Napolini, presentato recentemente a Terni e incentrato proprio sulla violenza contro le donne .

L’iniziativa si è conclusa portando la coperta all’Ambulatorio Sicuro del Comune dove rimarrà esposta.

 

 

       

 

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PARRANO , FESTA DELL’ARIA 2022

 

Umbria etrusca: gli strumenti della green community per difendere i piccoli Comuni dell’Orvietano.                                                                                                                                 Assemblea a Parrano in occasione della Festa dell’aria                                                                      Due comunità energetiche rinnovabili già costituite nel proprio ambito territoriale*, asili e scuole d’infanzia gestite in condivisione tra più municipalità**, un portale informatico per l’offerta turistica senza intermediazione***, sentieri segnalati nelle zone boscate che avvolgono il massiccio del Peglia*, una ipotesi di trasporti locali a chiamata realizzati con pulmini elettrici, progetti per la gestione e il rilancio delle zone parco****: i sette comuni della green community Umbria Etrusca (Allerona, Baschi, Castel Viscardo, Ficulle, Orvieto, Parrano, San Venanzo ) si stanno attrezzando per affrontare i problemi che già si stanno manifestando e che metteranno alla prova la tenuta sociale delle piccole comunità che la compongono.

Rinnovabili: stop ai mega-impianti

Tra le urgenze più sentite: evitare l’assalto al territorio da parte di chi sta speculando sugli impianti eolici e fotovoltaici di grossa taglia in piena contraddizione con l’idea di auto-produzione e consumo locale promossa dalle due comunità energetiche a San Vito di San Venanzo e Parrano. Per questo si è deciso di elaborare un piano comprensoriale contenente linee guida sull’utilizzazione delle superfici agricole, boscate o incolte.

Piccole ma determinate a trovare una propria modalità per disegnare un futuro possibile queste sette comunità: lo si è capito  all’incontro con la cittadinanza tenuto a Parrano incluso nel programma della Festa dell’aria (6a edizione). Stipata all’inverosimile la sala del consiglio comunale dove con un’ampia rappresentanza delle realtà attive nella zona: l’Istituto inter-comprensivo e tecnico agrario, l’Ecomuseo, varie imprese, gli Amici della Terra hanno articolato il quadro dei passaggi a venire. Il tutto anche con uno sguardo alle possibilità offerte dal Patto Vato (Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano).

 I progetti del V.A.T.O.

Questo, dopo anni di stallo, ha ripreso vigore (grazie al Decreto Crescita del 2020) e cerca ora di rafforzare il quadro delle relazioni tra piccoli centri di Toscana e Umbria per fare massa critica nel confronto con Stato e regioni coinvolgendo imprese e società civile nel suo complesso.

Annunciata dal presidente del patto, Ciarini presente a Parrano, una verifica sulla praticabilità di quest’azione: si terrà il prossimo 11 novembre presso il Vivaio Margheriti, a cavallo tra le due regioni in prossimità delle due storiche torri “Béccati questo” e “Béccati quest’altro”.

Wood-4-green e l’idrogeno

Tra gli argomenti affrontati anche il progetto Wood4green (illustrato da uno dei promotori, Giulio Cherubini, sindaco di Panicale) che dovrebbe portare alla costruzione di una filiera del legno grazie alla risorsa forestale presente in 31 comuni dell’Umbria: un potenziale dai 60 agli 80mila ettari di superficie. Il tutto con un occhio alla possibilità di produzione dell’idrogeno con energia da fonti rinnovabili utilizzando le strutture della centrale Enel di Pietrafitta.

Un bando sfuggito per una manciata di minuti

L’incontro di Parrano è stata anche la prima occasione del genere per una riflessione sull’esito del bando governativo per i servizi ecosistemici dei comuni con meno di 5000 abitanti che ha attribuito il massimo del punteggio al progetto presentato da Umbria Etrusca … a pari merito con le Terre del Sagrantino: queste sono risultate prevalenti per un pugno di minuti. Il regolamento di quel bando prevedeva infatti che, a parità di merito, sarebbe stata l’ora di presentazione (telematica) a determinare l’attribuzione del finanziamento.

Una “beffa burocratica” che non ha attenuato la spinta a mettere insieme le proprie forze, a conferma che sembra proprio conclusa l’epoca dei campanili.

Nella Conferenza dei Sindaci, che ha preceduto l’assemblea, è stato discusso del approvato un ordine del giorno che rilancia i 9 progetti presentati sul bando pnrr in vista del confronto con gli uffici della Regione Umbria il 10 novembre e si è concordato di lavorare ad un Piano Energetico della Green Economy.

Comuni di * San Venanzo e Parrano** Allerona e Castel Viscardo*** Allerona, Baschi, Orvieto

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Parrano, il Consiglio Comunale del 21.10.2022 vara il REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

 

 

 

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI 

 

 
   

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di Applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Principi generali

Articolo 4 – I cittadini attivi

Articolo 5 – Patto di collaborazione

 

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

Articolo 7 – Patti di collaborazione

 

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 8 – Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

 

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

Articolo 9 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 10 – Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 11 – Facilitazioni

Articolo 12 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 13 – Formazione

Articolo 14 – Autofinanziamento

 

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 15 – Comunicazione di interesse generale

Articolo 16 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

 

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 17 – Prevenzione dei rischi

Articolo 18 – Responsabilità

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 – Clausole interpretative

Articolo 20 – Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 21 – Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa

Articolo 22 – Disposizioni transitorie

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 114 comma 2, 117 comma 6, 118, comma 4, della Costituzione e art.3 comma 5 dell’art. 267 del TUEL.
  2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su proposta dell’amministrazione comunale.
  3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n.241.

 

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

  1. Beni comuni urbani e rurali: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, compresi i beni digitali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona e dall’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
  2. beni culturali: cose mobili e immobili, che presentino i requisiti di cui all’art.10 D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
  3. comune o amministrazione: il Comune di Parrano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  4. cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini affiancati da adulti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale (senza fini pubblicitari o di autopromozione), che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
  5. amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
  6. proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni informa condivisa con l’amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
  7. patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
  8. cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione eabbellimento dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita l’integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità;
  9. rigenerazione: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
  10. gestione condivisa: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
  11. spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

 

Articolo 3 – Principi generali

  1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  2. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
  3. pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
  4. responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione coni cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
  5. inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
  6. pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
  7. partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
  8. sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
  9. proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
  10. adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
  11. informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principidiimparzialità, buon andamento, trasparenzae certezza;
  12. autonomia civica: l’amministrazione riconosce il valore costituzionale dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
  13. prossimità e territorialità: l’amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.
  14. l’Amministrazione favorisce la più ampia partecipazione della comunità locale in tutte le sue articolazioni sociali.

 

 

 

Articolo 4 – I cittadini attivi

  1. L’intervento dicura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
  2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa deibeni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
  3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione con divisa dei beni comuni.
  4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
  5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

 

Articolo 5 – Patto di collaborazione

  1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, per perseguire il bene comune.
  2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
  3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  4. Gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  5. La durata della collaborazione, le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  6. Le modalità di azione, il ruolo e di reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e di limiti di intervento;
  7. gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
  8. l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
  9. le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
  10. le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
  11. l’eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
  12. le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
  13. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causadegli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delleeventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall’articolo 21 del presente regolamento;
  14. le modalità per l’adeguamento e le eventuali modifiche degli interventi concordati;
  15. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e soggetti ad essi assimilati, dal D.lgs 81/2008.
  16. Il patto di collaborazione può essere soggetto a mecenatismo.
  17. Con l’Amministrazione comunale si possono stipulare patti con riferimento a quei beni comuni che sono di proprietà, o in uso, gestione o godimento del Comune di Parrano. I beni comuni possono essere riconosciuti con deliberazione della Giunta comunale, sia con proposte dirette da parte dei cittadini sia per iniziativa dell’Amministrazione. Le proposte dei cittadini potranno essere trasmesse al Segretario Comunale. Previa valutazione tecnica del Dirigente competente. che può interloquire con i cittadini per perfezionarne gli aspetti tecnici, tali proposte verranno vagliate dalla Giunta comunale.

 

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

 

 

Articolo 6 – Disposizioni generali

  1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art.118 ultimo comma della Costituzione.
  2. Possono essere previsti diversi livelli di intervento: cura occasionale (intervento occasionale sporadico), cura condivisa e continuativa (intervento costante con tempistiche precise e che si ripete nel tempo), gestione condivisa e valorizzazione (impegno quotidiano costante).
  3. L’organizzazione di questa funzione deve essere tale da:
  4. assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
  5. consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
  6. garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l’amministrazione.

4) Per garantire il rispetto delle finalità e dei principi contenuti nel presente regolamento, il Segretario Comunale raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica il contenuto e lo comunica al dirigente competente, il quale valuta la proposta ed istruisce la pratica attraverso il modello di Patto di collaborazione, allegato.

  1. E’ possibile il coinvolgimento anche di più settori tra loro trasversali (es: Sport/associazionismo, servizi sociali, ambiente, tributi, ecc.).
  2. L’ufficio comunale competente cura:
  3. l’istruttoria delle proposte di collaborazione, assicurando il corretto bilanciamento dei molteplici interessi pubblici e privati sottesi alle stesse;
  4. mantiene la relazione con i cittadini per la definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione;
  5. monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
  6. raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto per valutare l’efficacia del patto di collaborazione.

 

Articolo 7 – Patti di collaborazione

  1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l’Ufficio preposto, secondo un modello di Patto di collaborazione che verrà messo a disposizione sul portale del Comune, allegato al presente regolamento.
  2. Il modello sopracitato contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio per la loro realizzazione.
  3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
  4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 30 giorni.

 

 

 

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

 

Articolo 8 -Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

  1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
  2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l’annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
  3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione devono pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
  4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili i quali dovranno essere eseguiti secondo le normative vigenti. Nel caso di manutenzione straordinaria e restauro i proponenti (cittadini attivi) devono possedere le specifiche competenze e professionalità richieste per gli interventi e dovranno possedere il titolo edilizio pertinente.
  5. La sottoscrizione di patti di collaborazione non esclude la necessità di prevedereche i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L’assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell’accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
  6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il

decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono gestite dall’ufficio del Comune che ha in carico il procedimento.

  1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito.
  2. La durata dei patti di collaborazione non supera normalmente i nove anni.
  3. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’articolo 838 Codice Civile.
  4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata adesso assegnati.
  5. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale, individua periodicamente, nell’ambito del patrimonio del Comune, gli edifici e le aree in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e valorizzazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

 

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

 

Articolo 9 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

  1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
  2. Il Comune stipula apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro.
  3. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei privati cittadini.
  4. Qualora il patto di collaborazione derivante da avviso pubblico, abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’uso a titolo gratuito e in modo non esclusivo, del bene di proprietà comunale.
  5. Alla copertura di eventuali costi derivanti dall’applicazione del presente regolamento si farà fronte nei limiti della disponibilità di bilancio a tal fine previsto.

 

Articolo 10 – Esenzioni ed agevolazioni

  1. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone del Regolamento T.O.S.A.P. (Tassa Occu-pazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse, come da normativa vigente (2).
  2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento T.O.S.A.P. e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  3. Si tratti di iniziative occasionali;
  4. La raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  5. I beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
  6. Le attività commerciali, intese come attività poste in essere da soggetti dotati di partita iva nell’ambito di attività imprenditoriale sono soggette al pagamento del Canone Patrimoniale, a meno che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall’art. 20 del citato regolamento:
  7. le occupazioni realizzate da enti che non perseguono fine di lucro per le manifestazioni patrocinate dal Comune effettuate per attività culturali ed educative, comprese quelle finalizzate allo sviluppo economico delle realtà locali o al recupero delle tradizioni storiche;
  8. in relazione a particolari eventi/manifestazioni, la Giunta Comunale potrà valutare la possibilità di esentare il pagamento del relativo canone in relazione all’attività prevalentemente di natura culturale e/o sportiva e/o solidale e/o di promozione territoriale e/o ambientale organizzata con l’evento/manifestazione. L’interpretazione della prevalenza sarà stabilita in apposite linee guida approvate dalla Giunta Comunale con propria delibera.

 

 

 
   

 

(2) Sono soggettivamente escluse dall’applicazione del canone: a) le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di Parrano per attività di pubblico interesse. (l’art.20 comma 2 del Regolamento Comunale).

 

  1. Gli enti non commerciali possono organizzare raccolte pubbliche fondi non soggetti al pagamento del Canone patrimoniale mentre, le attività commerciali sono soggette al pagamento del Canone stesso, come da normativa qui di seguito specificata.

 

Le raccolte pubbliche fondi costituiscono oggetto di apposita disciplina giuridica (Decreto Legislativo 460/1997), la quale stabilisce che le raccolte pubbliche di fondi sono fatte dagli enti non commerciali per ottenere contributi per lo svolgimento delle proprie attività

– Ai sensi dell’art 143 del TUIR (DPR 917/1986) “Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1dell’articolo 73:

  1. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  2. i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’ articolo 8, comma7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi”).

 

Articolo 11 – Facilitazioni

  1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
  2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria e nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l’amministrazione.

 

Articolo 12 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

 

 

  1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d’uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
  2. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 1.

 

 

Articolo 13 – Formazione

  1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
  2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
  3. Il Comune collabora con gli operatori scolastici e gli organismi di rappresentanza dei giovani, affinché nel progettare i patti di collaborazione si tenga conto del punto di vista dei bambini e dei ragazzi.

 

Articolo 14 -Autofinanziamento

  1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestionecondivisaorigenerazionedeibenicomuniacondizionechesiagarantitalamassimatrasparenza sulla fase di raccolta delle risorse e sulla loro destinazione e utilizzo.
  2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessori e nell’ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all’autofinanziamento.

 

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

 

 

Articolo 15 – Comunicazione di interesse generale

  1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e dalla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un’area dedicata nel portale del Comune, come meglio specificato nell’art.22.
  2. L’attività di comunicazione mira in particolare a:
  3. Consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa,

 

anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;

  1. Favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  2. Mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

 

Articolo 16 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

  1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
  2. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sulsito internet, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma ritenuta idonea, di comunicazione e diffusione.
  3. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione, come da modelli allegati.
  4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  5. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
  6. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  7. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, fermare stando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
  8. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati inmodo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
  9. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
  10. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  11. azioni e servizi resi;
  12. risultati raggiunti;
  13. risorse disponibili ed utilizzate.

 

 

CAPOVI-RESPONSABILITÀEVIGILANZA

 

 

Articolo 17 – Prevenzione dei rischi

  1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
  2. Il Comune promuove ed organizza la formazione rivolta ai cittadini attivi finalizzata all’acquisizione di conoscenze sul quadro normativo, sulle misure di prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
  3. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e da rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi, nonché ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
  4. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 3, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

 

Articolo 18 – Responsabilità

  1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.
  2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comunirispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 19 – Clausole interpretative

  1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini le disposizioni delpresente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 20 – Entrata in vigore e sperimentazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dalla sua entrata in vigore.

 

Articolo 21 – Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa

  1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all’amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

 

Articolo 22 – Disposizioni transitorie

  1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
  2. Alla copertura di eventuali costi derivanti dall’applicazione del presente regolamento si farà fronte nei limiti della disponibilità di bilancio a tal fine previsto.
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Il 24 Ottobre riapre l’ambulatorio medico presso il Palazzo Comunale

Ci è stato comunicato dal dott Massimo Marchino , Direttore del Distretto di Orvieto della ASL Umbria 2 che è stato dato un incarico al dott Federico Tedeschini per ricoprire il ruolo di medico presso il Comune di Parrano. E’ un incarico straordinario di alcuni mesi in attesa che si tenga il concorso per coprire la zona carente determinatasi con il pensionamento di ben tre medici.

Sono stati mesi difficili, nei quali i nostri concittadini sono andati incontro a non poche difficolta. 

La soluzione trovata è molto valida e cogliamo l’occasione per ringraziare il dott Massimo De Fino direttore dell’ASL Umbria 2, il dott. Massimo Marchino direttore del Distretto di Orvieto, l’assessore regionale Coletto che ci ha ricevuto nel pieno della crisi insieme al Direttore Regionale D’Angelo.

Tutto è bene quel che finisce bene anche se dobbiamo continuare a chiederci e a impegnarci sul perchè ci sia questa carenza di Medici di Medicina Generale, di Guardie Mediche e molte altre figure fondamentali per la medicina territoriale.

Voglio anche ringraziare i miei colleghi Sindaci dei Comuni dell’Alto Orvietano che ci hanno sostenuto, i medici pensionandi che hanno continuato a dare una mano e tutto il personale del distretto di Fabro Scalo che ci ha assistito in ogni modo

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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA O FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ RIVOLTO A PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO – MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –III BANDO e MODELLO DOMANDA

Richiamata:
– l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono stati
assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità;
– la delibera di giunta n.61 del 19/08/2021 ha disposto di attivare, l’assegnazione di buoni spesa da
destinare alle famiglie che, a causa dell’emergenza Covid 19, versano in gravi difficoltà
economiche;
– la determinazione n.417 del 27/10/2021 di approvazione e pubblicazione del II Avviso pubblico ai
cittadini per la richiesta dei Buoni spesa alimentari;
Dato atto che
-è volontà di questa Amministrazione dare attuazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare e
di sostegno alle famiglie attraverso la pubblicazione di un terzo Avviso per l’assegnazione dei
Buoni spesa alimentari per l’importo residuo ;
SI RENDE NOTO
– Che può essere presentata domanda per accedere alla graduatoria di assegnazione ai nuclei
familiari residenti nel Comune di Parrano, in condizione di grave disagio economico, di BUONI
SPESA, finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi
alimentari a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, da utilizzare esclusivamente presso gli
esercizi commerciali del Comune di Parrano aderenti all’iniziativa come da elenco pubblicato sul
sito dell’Ente.
Si considera nucleo la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di
matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la stessa residenza;
– Che il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario che
legittima il beneficiario ad accedere alla rete di punti vendita convenzionati nel territorio comunale
per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità.
REQUISITI PER L’ACCESSO
RESIDENZA
Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini residenti nel Comune di
Parrano;
 SITUAZIONE ECONOMICA
Il richiedente, alla data di presentazione della richiesta, deve autodichiarare all’interno del modulo,
di essere residente che si trova a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere
all’acquisto di generi di prima necessità.
Sono in ogni caso esclusi dal buono spesa i percettori di sostegno pubblico statale di importo
superiore a € 800,00.
A tal fine viene verrà predisposta relativa graduatoria.
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio sarà formulata applicando il seguente schema di
punteggio:
Per i richiedenti appartenenti alle categorie sopra elencate viene operata una decurtazione del 50%
del punteggio nei casi in cui gli stessi risultino già assegnatari di qualsivoglia altra forma di
CRITERI PUNTEGGI DA
ASSEGNARE
1 NUCLEI FAMILIARI CHE NON SONO TITOLARI
DI ALCUN REDDITO
30 punti
2 NUCLEI FAMILIARI MONOREDDITO o
PLURIREDDITO IL/I CUI PERCETTORE/I
HANNO PERSO IL POSTO DI LAVORO – PER
CAUSE NON RICONDUCIBILI A
RESPONSABILITA’ DEL LAVORATORE –
SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL
31/01/2020
20 punti
3 NUCLEI FAMILIARI MONOREDDITO DI
LAVORATORI AUTONOMI, PROFESSIONISTI,
SOCI LAVORATORI E DITTE INDIVIDUALI CHE
ABBIANO REGISTRATO UN CALO DEL
FATTURATO COME CONSEGUENZA DELLA
CHIUSURA O DELLA RESTRIZIONE DELLA
PROPRIA ATTIVITA’ A SEGUITO DELLE
NORME RESTRITTIVE ATTE AL
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DERIVANTE
DALL’EPIDEMIA COVID-19.
10 punti
sostegno pubblico ( RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione e altre forme di
sostegno previste anche in funzione della specifica situazione di emergenza sanitaria).
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE
IMPORTO
NUCLEI fino a 1 persone € 100,00
NUCLEI fino a 2 persone € 200,00
NUCLEI fino a 3 persone € 300,00
NUCLEI fino a 4 persone € 400,00
NUCLEI con 5 persone o più € 500,00
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa saranno comunicati al momento dell’assegnazione
dei Buoni spesa;
Il beneficiario, in sede di istanza indica l’esercizio commerciale presso il quale spendere il buono
spesa. In caso di mancata indicazione, l’esercizio commerciale viene indicato dal Comune in base
alla minor distanza dalla propria residenza.
Il beneficiario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza e passibile di
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false
dichiarazioni.
Il beneficiario è altresì responsabile, unitamente all’esercente, del corretto utilizzo del buono spesa
ed è tenuto a conservare gli scontrini fiscali da produrre all’Ente nell’eventualità che vengano
richiesti.
Ai fini dell’assegnazione del buono spesa si comunica che la presentazione delle istanze da parte
dei singoli cittadini dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 03/11/2022.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al
venerdì esclusivamente dalle 09,00 alle 13,00 ai seguenti numeri: Tel. 0763838751 int.1 e 4

=========================================================================

AL COMUNE DI PARRANO

VIA XX SETTEMBRE 1

05010 PARRANO TR

TEL: 0763838751 FAX: 0763838520

pec: comune.parrano@postacert.umbria.it

mail: sindaco@comune.parrano.tr.it

 

 

OGGETTO: DOMANDA BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO

                     ECONOMICO – MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

                        DA COVID-19- III AVVISO

 

__l__sottoscritto/a____________________________________

CHIEDE

di accedere all’assegnazione dei “Buoni Spesa Emergenza COVID-19”, destinati agli aiuti alle famiglie residenti nel comune di Parrano e da utilizzare presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti all’iniziativa, come da apposito elenco già pubblicato sul sito dell’Ente in data 31.03.2020  e in via di aggiornamento:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

 

  • di essere nata/o a________________________ ( ) il __________   
  • f. ______________________;
  • di essere residente a___________________ Via ________________________N. _____ e di avere il seguente recapito di tel./cell.___________________________ al quale l’Ente dovrà rivolgersi per tutte le comunicazioni;
  • il numero dei componenti del proprio nucleo familiare è di n. ___ persone (di cui disabili, minori) rappresentato da:

 

Parentela

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

           NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • di trovarsi in stato di disoccupazione, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla data _________________ si            no                    
  • di trovarsi in stato di disagio socio-economico, per inattività lavorativa/chiusura esercizio commerciale, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla data del _________________ a tutt’oggi si            no                
  • DI NON AVER PERCEPITO FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO DA PARTE DELLO STATO SUPERIORE A 800.00 EURO                      si

 

  • di percepire forme di sostegno al reddito si 

 in caso affermativo specificare quale e la data_______________________;

  • Di indicare il nominativo dell’esercizio commerciale prescelto per l’utilizzo del buono spesa assegnato: ________________________________________________;
  • di essere informato/a come da specifica in calce, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.

 

Parrano_____________________

 

      Firmato

 

__________________________

Si allega:

 

Allegati obbligatori:

– Copia fotostatica del documento di identità.

 

ATTENZIONE: CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI

 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, è tenuta a controllare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati.

Si ricorda che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria.

 

 

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PARRANO, Consiglio Comunale il 21 Ottobre

COMUNE DI PARRANO                                                          PROVINCIA DI TERNI

IL SINDACO
VISTO L’ART. 50 del D.L.gs. 267/2000.

 E’ CONVOCATOLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA
NELLA CONSUETA SALA DELLE ADUNANZE PER LE ORE 18,30 – DEL 21 OTTOBRE
2022 PER DISCUTERE SUGLI AFFARI DI COMPETENZA E DI CUI AL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
1.CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL TERRITORIO DELL’ORVIETANO PER LA
PROGETTAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELL’AREA INTERNA SUD
OVEST ORVIETANO. ATTO DI PROROGA
2.REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI- ADOZIONE
3.REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI
URBANI-APPROVAZIONE
IL SINDACO
Valentino Filippetti

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Little Free Library a Parrano

 

Domenica 9 ottobre  alle ore10 il Comune di Parrano inaugurerà la prima “Little Free Library” nella regione Umbria.

DI cosa si tratta? L’idea è partita dagli USA, dove l’organizzazione no profit Little Free Library promosse nel 2009 la prima “casetta” (come quelle utilizzate per gli uccelli) che ospita libri accessibili a tutti  gratuitamente e creò la prima rete che associa tutte le Little free library esistenti nel mondo.  

Anche Parrano oggi entra nell’associazione che attualmente conta oltre 20.000 micro librerie, distribuite nel mondo e inauguriamo la nostra prima “Little free library”.

Da tutto il mondo, grazie alla mappatura effettuata con le coordinate GPS, chiunque potrà scovare la nostra casetta.

Basterà che i residenti e i passanti aprano lo sportello della casetta e prendano in prestito un libro gratuitamente, ma ad una condizione: sostituire il libro prelevato con un altro libro.

Il motto che campeggia su tutte le “Little free libraries” infatti è “TAKE A BOOK. RETURN A BOOK” (prendi un libro ma lasciane un altro).

In questo modo Parrano intende dare il suo contributo per promuovere la lettura e la cultura della condivisione. La condivisione dei libri favorisce lo scambio di opinioni e di esperienze tra gli abitanti e tra le generazioni, crea momenti di incontro e socialità, rafforza il senso di comunità del nostro piccolo borgo.

Cosa chiediamo ai cittadini? Sarà sufficiente venire al parco e portare un libro (magari non troppo squinternato) da donare alla comunità

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CONSIGLIO COMUNALE di PARRANO 7 ottobre 2022 : approvate Variazione di Bilancio, adesione Comunità Energetica e tre nuove vie dedicate a Bernardo Bulgarelli, Orazio Marescotti e Enrico Berlinguer.

Il 7 ottobre si è riunito il Consiglio Comunale di Parrano che aveva all’ordine del giorno.

  • Variazione di bilancio
  • Comunità Energetica Alto Orvietano – adesione del Comune di Parrano
  • Tratto di strada Pievelunga – Preso atto nuovo tracciato e sdemanializzazione
  • Intitolazione di aree e spazi pubblici a personalità che hanno onorato il Comune di Parrano – Bernardo di Bulgarello, Orazio Marescotti e Enrico Berlinguer.

I primi tre punti sono stati approvati con l’astensione dell’opposizione mentre l’ultimo punto è stato approvato all’unanimità.

Per la prima volta il consiglio comunale è stato trasmesso in diretta.

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Il Consiglio Comunale di Parrano nella seduta del 7 ottobre 2022 ha deliberato di dedicare tre vie  del Comune a personalità che hanno segnato la storia di Parrano e dell’Italia                                                                                                                                                  Si Si tratta dei Bulgarelli, dei Marescotti e di Enrico Berlinguer

Modifica della denominazione via di sopra in via Oranzio Marescotti

Modifica del tratto di via xx settembre che si collega con via di sopra in via Bernardo Bulgarello

Intitolazione della nuova via a servizio della lottizzazione zona UC.2 sub comparto UC.2C che si incrocia con la strada provinciale 104 di Frattaguida

Di seguito tre brevi biografie dei tre personaggi

Bernardo di Bulgarello

Nel 1118  il vescovo di Orvieto Guglielmo, nel mese di aprile, concede i diritti feudali su Parrano, con il titolo di conte, a Bernardo di Bulgarello, a sua moglie Persona, e a i suoi fratelli Gualfredo e Ugolino, in cambio del giuramento di fedeltà e dalla promessa di non cederlo ad alcuno (contratto feudale). L’atto viene stipulato in una località chiamata Pragule posta fra il castello di Parrano e il fiume Chiani (Actum est hoc Pragule inter Castrum Parrani, et fluvium Clanis) – Archivio Vescovile, B, carte 103 v -. Oggi si è portati a ritenere che tale località potrebbe identificarsi in un antichissimo insediamento rurale chiamato, forse per corruzione fonetica, Fabbriche, posto appunto, fra il castello di Parrano e il fiume Chiani.

Quindi, dal XII secolo i Bulgarelli, una delle Casate più potenti dell’Etruria, fanno il loro ingresso nella storia del territorio orvietano. Discendenti da una stirpe di origine longobarda, nell’arco di pochi anni riusciranno a creare un piccolo impero (uno dei più grandi dell’Italia centrale) il quale comprende i territori e i castelli di Parrano, Monteleone d’Orvieto, Montegiove, Civitella dei Conti e perfino Castel della Pieve (odierna Città della Pieve). Il capostipite di questa Casata nobiliare sarà un tal Bulgarello (e da qui il cognomeBulgarelli), il cui figlio Bernardo, come sopra detto, ha in concessione il castello di Parrano e “Parrano fu il primo possedimento umbro dei Bulgarelli e da lì estesero il loro dominio feudale come una grande ragnatela..” Parrano diventa il fulcro di potere della famiglia, ormai denominata conti di Parrano, dalla quale poi, si ramificherà in diversi tronconi, quali Parrano Montegiove Marsciano, mantenendo unito e indivisibile il vasto patrimonio, ma assumendo ognuno il titolo di conte, derivante dal proprio feudo. Nel periodo feudale hanno modo di scontrarsi più volte con i vescovi che si succedevano nella cattedrale di Orvieto, poichè ogni nuovo prelato esige un diverso accordo sui tributi di vassallaggio da versare alla Curia, ovviamente, per lui più vantaggiosi, a discapito del feudatario. Comunque, il feudo parranese, a differenza degli altri limitrofi, non fu mai assoggettato alla Città di Orvieto, e rimase sempre “un piccolo stato a se” fino alla fine dell’abolizione del feudalesimo avvenuta nel 1816.

ORANZIO MARESCOTTI

Figlio di Sforza Marescotti e di sua moglie, Eleonora Falconieri, era nipote di Prudenza Gabrielli Capizucchi e del cardinale Alessandro Falconieri, nonché cugino del principe Francesco Maria Marescotti Ruspoli.

Il 10 ottobre 1733, papa Clemente XII elevò la contea di Parrano al rango di principato indipendente a favore di Orazio Marescotti che ne divenne così il primo principe.

Nel 1757 venne eletto senatore a Roma e fu nel contempo prescelto quale cameriere di cappa e spada soprannumerario di papa Benedetto XIV.

Fu protettore dell’artista marchigiano Sebastiano Ceccarini il quale dipinse per lui l’ Allegoria dei cinque sensi, dipinto rappresentante i figli da lui avuti dalla prima moglie, col chiaro intento nel contempo di presentarli agli esponenti della nobiltà romana essendosi i Marescotti trasferiti da poco nella Città Eterna ed avendo fatto fortuna con l’apparentamento coi Ruspoli e l’acquisizione del titolo principesco. Il quadro venne esposto al Pantheon di Roma in una mostra di artisti romani nel 1750.

ENRICO BERLINGUER

Enrico Berlinguer nasce il 25 maggio del 1922 a Sassari. Nella cittadina sarda trascorre l’infanzia e l’adolescenza, frequenta il liceo e nel 1940 si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. Nell’agosto del 1943 aderisce al PCI. Inizia allora il suo impegno politico con la partecipazione alle lotte antifasciste dell’Italia di Badoglio dove impera la guerra civile. Nel gennaio del 1944 viene arrestato con l’accusa di essere il principale istigatore delle manifestazioni per il pane. Resta in carcere quattro mesi. A settembre si trasferisce a Roma con la famiglia e poi a Milano.

La sua carriera politica inizia nel gennaio del 1948 quando a 26 anni entra nella direzione del partito e un anno dopo diventa segretario generale della FGCI, la Federazione giovanile comunista. E’ un uomo instancabile, lontano dalla mondanità e dai clamori della politica. Nel 1956 lascia l’organizzazione giovanile e nel 1958 entra nella segreteria per affiancare Luigi Longo, vice segretario e responsabile dell’ufficio di segreteria. Da allora il rapporto tra Berlinguer e il segretario Togliatti diviene quotidiano.

Nel 1972 Berlinguer diviene segretario del PCI e al XII congresso riprende la formula togliattiana della collaborazione tra le grandi forze popolari: comunista, socialista e cattolica.

Nel 1976 accanto alla proposta del compromesso storico, Berlinguer rompe con il Partito Comunista sovietico. A Mosca, davanti a 5 mila delegati Berlinguer parla del valore della democrazia e del pluralismo, sottolinea l’autonomia del PCI dall’URSS e condanna l’interferenza dei sovietici nelle questioni dei partiti socialisti e comunisti degli altri paesi. E’ l’eurocomunismo.

Il resto della sua vita è storia dei giorni nostri.

Berlinguer un uomo che sapeva cambiare idea su temi dirimenti come la questione delle donne: al ritorno dal suo primo viaggio in Unione Sovietica (1946) ad amici e parenti che gli chiedono come sono le donne laggiù, risponde: “In URSS non ci sono donne, ci sono compagne sovietiche”.

Negli anni 50 propone come esempio di virtù per le ragazze italiane Maria Goretti, la santa bambina morta per difendere la propria verginità.

Negli anni 70 giudica severamente le femministe: “non possiamo accettare un’ideologia che individua nel dominio dell’uomo sulla donna la caratteristica fondamentale dell’attuale società”; ma negli anni 80 arriva ad affermare, nello sconcerto di molti suoi compagni: “questo secolo ha avuto tre grandi rivoluzioni: quella sovietica e cinese, il movimento anticoloniale degli anni Cinquanta e il movimento delle donne”.

Uno “strano comunista” come lo definiva la stampa americana, che non riuscì a portare a termine il suo progetto di comunismo democratico, ma che aveva una sorprendente capacità di leggere il futuro: per esempio, a proposito della rivoluzione informatica. Lui abituato a scrivere ancora a mano i suoi discorsi, immagina che l’informatica potrà allargare moltissimo il campo della conoscenza, potrà arricchire la vita degli esseri umani. “ma è inaccettabile”, sostiene quasi indovinando il nostro presente “una democrazia elettronica che voglia sostituirsi alla vita democratica. Nessuno riuscirà mai a reprimere la naturale tendenza dell’uomo a discutere, a riunirsi, ad associarsi”.

Uno “strano comunista” che nel 1981, in un’intervista a Eugenio Scalfari, accusa la classe politica italiana di corruzione, sollevando la cosiddetta questione morale. Denuncia l’occupazione da parte dei partiti delle strutture dello Stato, delle istituzioni, dei centri di cultura, delle Università, della Rai, e sottolinea il rischio che la rabbia dei cittadini si trasformi in rifiuto della politica.

E’ l’analisi di un grande leader politico che l’11 giugno del 1984 a Padova, mentre conclude la campagna elettorale per le elezioni europee, viene colpito da un ictus. Il suo funerale è stato il più imponente della storia d’Italia, dopo quello di Giovanni Paolo II. A Roma erano milioni i cittadini che lo salutarono l’ultima volta.

 

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PARRANO, il contributo dello Stato , della Regione e delle altre istituzioni per la rinascita del Paese

 

L’Amministrazione Comunale di Parrano ha voluto sottolineare il contributo  ricevuto dalle Istituzioni negli ultimi anni che ha permesso di affrontare problemi strutturali e annosi del paese

convocando il 22 luglio 2022 un Consiglio Comunale Straordinario.

Tante le realizzazioni : messa in sicurezza della rupe, realizzazione del depuratore, la nuova rete idrica e fognante, la nuova illuminazione pubblica, gli hot spot per la connettività gratuita, la banda ultra larga, il centro trasformazione prodotti agricoli, l’ambulatorio sicuro, la strada di Pievelunga e quella di Manziano e tante altre cose.

Ma soprattutto una forte collaborazione e cooperazione con tutti i livelli di governo Nazionale, Regionale, Provinciale e le altre istituzioni.

La manifestazione ha visto la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario aperto al quale hanno partecipato l’on Marina Sereni, vice Ministro degli Affari Esteri, il sindaco di Ficulle Gianluigi Maravalle, i funzionari regionali che hanno diretto e coordinato gli interventi sul centro storico, la dirigente scolastica prof.ssa Cristina Maravalle, i sindaci di Parrano delle passate amministrazioni Gino Mechelli e Vittorio Tarparelli, i rappresentanti del mondo associativo che collabora e partecipa alle iniziative comunali come Borgo Consapevole, l’associazione Artemide, l’associazione L’Upupa.

Dopo una visita ai lavori del Centro Storico la manifestazione si è conclusa presso la scuola primaria Sante De Sanctis che rappresenta un po il simbolo della resistenza e della rinascita di Parrano..

L’’on ministro Marina Sereni nel concludere l’evento ha sottolineato l’importanza dell’impegno teso a far vivere i piccoli centri. Su 92 comuni umbri 64 sono sotto 5.000 abitanti. Questo lavoro deve tenere insieme l’impegno locale di amministratori e cittadini con le scelte di governo nazionale e locale.

Da qui l’importanza della politica ovvero la capacità di dare risposte adeguate che tengano conto dell’insieme delle esigenze.

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PARRANO : il 22 luglio due Consigli Comunali

ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO

 22/07/2022 ORE 10.00

 

  1. VALORIZZAZIONE DEI NUMEROSI INTERVENTI IN OPERE PUBBLICHE E SERVIZI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI PUBBLICI –STATALI E REGIONALI- NEL COMUNE DI PARRANO

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ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE 22/07/2022 ORE 18.00

 

  1. RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 32 DEL 07.06.2022;

 

  1. COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO- NOMINA MEMBRI;

 

  1. CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON I COMUNI DI CASTELGIORGIO E FICULLE- APPROVAZIONE

 

  1. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

 

  1. RICHIESTA ADESIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA SERVIZI ECOSISTEMI DEL COMUNE DI GUARDEA-APPROVAZIONE

 

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BANDO PER L’AMMISSIONE DI BAMBINI AL CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA  “LE COCCINELLE” PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 – – COMUNI DI FABRO, FICULLE, MONTEGABBIONE, MONTELEONE D’ORVIETO E PARRANO

Dal 1° al 31 luglio 2022 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione di bambini al Centro
Servizi Intercomunale per la Prima Infanzia sito in Fabro Scalo – Via Giovanni XXIII N. 15
per l’anno educativo 2022/2023, che inizierà il 01.09.2022 e terminerà il 30.06.2023, mentre
per il mese di luglio la frequenza sarà facoltativa e con il solo modulo antimeridiano.
Possono presentare domanda i genitori di bambini residenti nei Comuni di Fabro, Ficulle,
Montegabbione, Monteleone d’Orvieto e Parrano che abbiano compiuto i 12 mesi di età alla
data del 01.09.2022 e che non compiano i 36 mesi entro il 31 dicembre 2022.
Possono presentare domanda anche i genitori di bambini che abbiano compiuto i 9 mesi di
età o che li compiranno entro il 31 maggio dell’anno 2023, i quali verranno collocati in una
apposita graduatoria in ordine di punteggio e verranno ammessi alla frequenza, nell’ordine
risultante dalla graduatoria, al compimento dell’età minima purché vi sia disponibilità di
posti. Nel caso di bambini di età inferiore all’anno la disponibilità di posto deve verificarsi
nella sezione specifica, laddove istituita.
Possono presentare domanda anche i genitori di bambini residenti in altri Comuni i quali
potranno essere ammessi soltanto in caso di posti in esubero, con il pagamento di una
retta maggiorata.
Nella domanda di iscrizione dovrà essere scelto uno dei seguenti moduli di frequenza:
1. MODULO ANTIMERIDIANO: dalle 8,00 alle 13,00;
2. MODULO INTEGRATO: dalle 8,00 alle 15,30 con somministrazione del pasto.

La retta di frequenza sarà di € 180,00 mensili per il modulo antimeridiano e di € 215,00 per il
modulo integrato per i residenti nei Comuni di Fabro, Ficulle, Monteleone d’Orvieto e
Montegabbione, che finanziano il Centro, di € 235,00 per il modulo antimeridiano e di €
285,00 per il modulo integrato per i residenti in altri Comuni e del 60% di questi importi per
ogni figlio iscritto oltre il primo. Per il modulo integrato dovrà essere corrisposto un buono
pasto di € 3,50, il cui costo potrà anche variare in corso d’anno;


Per l’ammissione verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti criteri di preferenza
(tabella A del Regolamento di gestione):
SITUAZIONI DI DISAGIO
1) orfani di entrambi i genitori                                                                                                   p. 16
2) orfani di un solo genitore                                                                                                      p. 10
3) condizione di disagio segnalate dal SIM Infanzia                                                                 p. 10
4) figli riconosciuti da un solo genitore                                                                                      p. 10
5) bambini conviventi con un solo genitore a seguito di separazione o divorzio
dei medesimi o comunque a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento                       p. 8
6) bambini con genitori portatori di handicap (invalidità 100% e/o Legge 104)                           p. 8
7) presenza in famiglia di invalidi civili 100% con accompagnamento conviventi                       p. 2
8) presenza in famiglia di fratelli/sorelle del bambino portatori di handicap, conviventi
(invalidità civile minimo 70% e/o legge 104)                                                                                p. 6
9) condizioni di disagio altrimenti documentate accertate:                                           massimo p. 5
10) situazione di pendolarismo lavorativo dei genitori, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) entrambi i genitori devono svolgere attività lavorativa;
b) il luogo di lavoro deve distare dal Centro oltre 50 Km e/o deve essere situato in modo che sia
necessaria più di un’ora di tempo per raggiungerlo (calcolata con il percorso ed il mezzo più
veloce);
c) deve essere allegata alla domanda una dichiarazione del datore di lavoro attestante
l’effettiva sede lavorativa del pendolare.                                                                                     p. 2
CONDIZIONI DI LAVORO
1) entrambi i genitori o l’unico genitore o gli affidatari lavorano                        p. 8
2) lavora un solo genitore o affidatario                                                             p. 3
3) nessuno dei due genitori o degli affidatari lavora                                         p. 0
REDDITO FAMILIARE
(somma dei redditi complessivi (da lavoro, fabbricati, terreni, collaborazioni ecc.) di padre, madre
o affidatari (anche non conviventi) e figli conviventi.
In caso di separazione o divorzio dei genitori o di affidamento giudiziale del minore interessato,
deve essere indicato, al posto del reddito del genitore non convivente, l’importo degli assegni di
mantenimento corrisposti al genitore convivente ed ai figli)
1) fino a 20 mila euro                                                                             p. 8
2) oltre 20 e fino a 35 mila euro                                                             p. 6
3) oltre 35 e fino a 40 mila euro                                                             p. 4
4) oltre 40 e fino a 45 mila euro                                                             p. 2
5) oltre 45 mila euro                                                                               p. 0
NUMERO DEI FIGLI
4 e oltre 4                                           p. 7
3                                                         p. 4
2                                                         p. 2
PERIODO DI PERMANENZA IN GRADUATORIA SENZA AMMISSIONE ALLA FREQUENZA
per ogni graduatoria principale                                                                  p. 4
per ogni graduatoria per bambini di età inferiore ad un anno                    p. 2
A parità di punteggio hanno la precedenza i bambini di età inferiore.

La retta è dovuta per l’intero anno educativo (dieci mensilità), indipendentemente dai
periodi di frequenza effettiva, salvo ritiro del bambino con comunicazione scritta al Comune
di Fabro entro il mese precedente a quello di ritiro. Non possono verificarsi ritiri successivi
al 15 di maggio.
I bambini ammessi in corso d’anno per compimento dell’età minima o per disponibilità di
posti, corrisponderanno la retta prevista a partire dal mese di diritto alla frequenza.
Le rette mensili devono essere versate anticipatamente entro il 10 di ogni mese.
Per la somministrazione del pranzo dovranno essere acquistati “buoni pasto” (il costo
attuale è di € 3,50 a pasto che potrà anche subire variazioni in corso d’anno).
Nella retta è compresa la somministrazione della colazione e la fornitura di tutto
l’occorrente compresi i pannolini.
Unitamente alla prima rata dovrà essere versato l’importo una tantum per l’assicurazione
nella misura che verrà comunicata.
Si fa luogo a dimissioni d’ufficio nei casi seguenti:
1. quando il bambino non abbia frequentato il Centro per almeno 30 giorni consecutivi,
senza aver presentato una valida giustificazione per iscritto;
2. per ritardi non giustificati nei versamenti mensili della retta di frequenza superiori ai
30 giorni.
In allegato alla domanda dovrà essere presentata la documentazione relativa alle
vaccinazioni d’obbligo.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AI COMUNI DI FABRO, FICULLE, MONTEGABBIONE, MONTELEONE D’ORVIETO O PARRANO ENTRO IL 31.07.2022.
LE GRADUATORIE VERRANNO PUBBLICATE ALL’ALBO COMUNALE ENTRO IL 5 AGOSTO 2022 E COMUNICATE ALLE FAMIGLIE.
AVVERSO LE GRADUATORIE E’ POSSIBILE PRESENTARE RICORSO AL COMUNE DI FABRO ENTRO E NON OLTRE IL 20 AGOSTO 2022
Fabro, 30 giugno 2022

Il Responsabile del Servizio
Marcella Quintavalle

La documentazione è disponibile sul sito, nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente link:

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201759&NodoSel=23

 

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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – ORDINANZA N.11 DEL 20.06.2022 – INCENDI BOSCHIVI ANNO 2022

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art.50 comma 5 e all’art. 54, comma 4 ai sensi del quale il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri diramata in data 30/05/2022 pub. In G.U. n. 128 del 03.06.2022 recante le raccomandazioni operative, per la stagione estiva 2022, per le attività di antincendio boschivo e per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, a quelli di interfaccia in zona urbano – rurale e ai rischi conseguenti, individuando il periodo della campagna estiva dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022;
Dato Atto che nella stagione estiva 2021 si sono verificati molteplici eventi con significative conseguenze e distruzione di ingenti ettari di vegetazione, compresi parchi naturali;
Considerato che nell’ambito della corrente stagione incendi boschivi si rende necessario un impegno sempre più strutturato tra le Amministrazioni Comunali e altre strutture a vario titolo competenti, al fine di una maggiore efficacia delle attività di prevenzione, di previsione e di contrasto, nel rispetto delle competenze previste dalla Legge n. 353 del 21 novembre 2000;
Ritenuto di dover disporre, a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, l’adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;
Vista la nota della Prefettura di Terni del 06/06/2022;
Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;
Vista la LR Umbria n.28 del 19.11.2001 “Testo unico regionale per le foreste” che disciplina la norma regionale forestale e recepisce la L. 353/2000;
Visto il D. Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in Legge 28 luglio 2008 n. 125, in particolare l’art. 6-bis “Modifiche all’art. 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
Considerato che ai sensi della LR N. 28/01 e del Piano Antincendi approvato con DGR n. 1589/2018, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune Parrano a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della L. 353/2000 e immediatamente ad essi adiacenti,

vietato:

  • L’accensione di fuochi di ogni tipo compresi spettacoli pirotecnici;
  • Il brillamento mine, salvo nelle aree estrattive autorizzate e fermo restando la messa in atto di tutte le possibili misure preventive;
  • L’uso di apparecchi a fiamma o elettrici;
  • L’uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • L’ abbandono, se accesi, di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili;
  • L’abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali;

 

O R D I N A

Dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022 considerato il periodo caratterizzato da grave pericolosità per gli incendi:
1. Secondo le previsioni della Legge 21 novembre 2000 n. 353 art. 10 comma 5 e L.R. Umbria n. 28/01 art. 24 comma 3 e s.m. e i., allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, in tutto il Comune ove vi è rischio di incendio della vegetazione o incendio boschivo, che sia tassativamente vietato:

  • L’accensione di fuochi di ogni tipo compresi spettacoli pirotecnici;
  • Il brillamento mine, salvo nelle aree estrattive autorizzate e fermo restando la messa in atto di tutte le possibili misure preventive;
  • L’uso di apparecchi a fiamma o elettrici;
  • L’uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • L’ abbandono, se accesi, di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili;
  • L’abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali;


2. Su tutto il territorio comunale è vietato esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo, mongolfiere di carta note come lanterne volanti dotate di fiamma libera, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare le attività pirotecniche, nelle aree non a rischio di incendio, solo dopo accurata verifica sul posto di condizioni, di mezzi e squadre Antincendio indicate nelle documentazioni presentate dal pirotecnico, e ritenute idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi per tutta la durata dell’attività ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato, l’eventuale innesco e propaganda di incendio. Ove tali presidi, siano inadeguate o insufficienti ovvero le condizioni di vento, e le temperature siano tali da far aumentare il rischio di propaganda di incendi, il Sindaco sospenderà e annullerà l’attività pirotecnica.
3. All’Anas, alle società di gestione di servizi idrici, alla Provincia, ai Consorzi di Bonifica, di
coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva
competenza, con particolare riferimento ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate,
arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle
banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed
ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali si applica ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dai vari Enti di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
4. Ai proprietari ed affittuari e ai conduttori dei terreni coltivati a cereali o foraggi o altra coltura a
conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura o sfalcio, l’obbligo di circoscrivere l’intero fondo,
con una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e
costante di almeno 10 mt e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree
circostanti e/o confinanti.
5. Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare delle fasce protettive, lungo tutto il perimetro di confine, prive di qualsiasi materiale secco per una larghezza non inferiore a 5 metri.
6. Ai proprietari, affittuari, ed ai conduttori a qualsiasi titolo di campi a coltura di non bruciare le
stoppie e le paglie al termine della coltura stessa su tutto il territorio e per tutto il periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.
7. Ai proprietari, affittuari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono e/o a riposo di non bruciare la vegetazione spontanea.


DISPONE AI FINI DI UNA ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

1. Ai proprietari, affittuari e conduttori enti pubblici e privati titolari della gestione, di provvedere ad
una manutenzione e conservazione dei boschi, di provvedere alla ripulitura e alla conservazione dei viali parafuoco, in particolare lungo le strade, autostrade, ferrovie, terreni coltivati, pascoli, incolti e cespugliati.
2. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di centri residenziali, alberghi, strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento secondo le disposizioni e regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno avere cura che i piani di evacuazione ed i punti di raccolta, siano liberi ed accessibili e mantenuti idonei secondo i sistemi di difesa antincendio.


VIGILANZA E SANZIONI

Tutti gli organi di Polizia sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
Fermo restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, per cui è prevista dall’art.7-bis del D.lgs. 267/2000 una sanzione da 25€ a 500€ con misura ridotta € 50, in virtù della sopra richiamata Legge 28 luglio 2008 n. 125 è invece soggetto ad una sanzione amministrativa, in misura ridotta di € 100.
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia al provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge Regionale n. 28/2001.
Si fa presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. per l’Umbria o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 29 giugno 2022

IL SINDACO
VALENTINO FILIPPETTI

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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
N. 10 del 22 giugno 2022
Oggetto: contenimento consumi idrici anno 2022 utilizzo razionale delle risorse idriche.

IL SINDACO


CONSIDERATA l’inderogabile necessità di razionalizzare con misure di carattere straordinario e
urgente, l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini il soddisfacimento dei fabbisogni primari per l’uso alimentare domestico ed igienico;
CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza per riservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all’uso umano ed alimentare e di ridurre conseguentemente emungimenti di acqua potabile dall’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;
VISTA la nota del 01/06/2022 inviata dalla S.I.I. Servizio Idrico Integrato prot. pec. n. 20586 avente ad oggetto “Azioni di contenimento idrici per l’anno 2022”;
VISTO l’art. 98 del D. Lgs. N. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale che prevede che “coloro che gestiscono od utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;
VISTO l’art. 50 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la Legge n. 689 del 24/11/1981 “Modifiche al sistema penale e sanzionatorio;


ORDINA


a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30 Settembre 2022, salvo proroga per comprovata emergenza, il divieto di prelievo e di consumo d’acqua derivata dal pubblico acquedotto per:
• L’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;
• Il lavaggio delle aree cortili e piazzali;
• Il lavaggio privato di veicoli a motore;
• Il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;
• Per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale.


INVITA


Altresì, la popolazione ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi;
AVVERTE


Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini; che le eventuali
inadempienze saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25,00 euro ed i 500,00 euro, e che sarannoimputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove tali inadempienze avranno luogo.
Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro nel termine di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981 si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.


DISPONE


– Che la presente ordinanza venga inviata alla società di gestione del servizio idrico SII affinché adotti tutte le misure necessarie a garantire l’approvvigionamento idrico potabile ed a ridurre i disagi per la popolazione.
– Che siano adottate efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e dalle altre Forze
dell’Ordine affinché siano rispettate le disposizioni della presente Ordinanza, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche e da idranti.


TRASMETTE


La presente ordinanza, ai fini della vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi contenute, viene trasmessa
ai sottonotati soggetti:
AURI sede territoriale di Terni.
S.I.I. di Terni.
Caserma dei Carabinieri di Fabro.
Carabinieri Forestali S. Venanzo.
Si fa presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi
al T.A.R. per l’Umbria o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60 e 120
giorni dalla data di pubblicazione.
Responsabile del procedimento M.llo Giovanni Sabatini – Servizio Polizia Locale Comune di Parrano
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite
affissione all’Albo Pretorio, per tutto il tempo di validità del provvedimento.
Copia del presente atto può essere inoltre richiesta presso i competenti uffici comunali.

Parrano, 22/06/2022

IL SINDACO
(Valentino Filippetti) 

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AVVISO PER LA GESTIONE DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE DI PARRANO. Scadenza ore 12 del 20.07.2022

                                                                                                                                                                                                             

AVVISO PUBBLICO PER PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO ALLA CONCESSIONE  DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA OSTERIA S.N.C. PER IL PERIODO 01.09.2022 – 31.08.2024. CIG: Z2836EEBD9

 

IL COMUNE DI PARRANO

RENDE NOTO

che intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere gli operatori economici   interessati all’affidamento della concessione per la gestione del DISTRIBUTORE CARBURANTI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA OSTERIA S.N.C. PER IL PERIODO 01.09.2019 – 30.08.2022 (con opzione di rinnovo per pari durata e proroga tecnica per massimo sei mesi successivi alla scadenza) mediante di affidamento diretto, ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, previa selezione e valutazione della migliore proposta effettuata mediante avviso da effettuarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il presente avviso è inteso all’acquisizione di proposte contrattuali al fine di individuare l’operatore economico con cui procedere con successivo atto all’affidamento della concessione nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Parrano che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.

 

 

Ai fini della presentazione delle proposte si specifica quanto segue:

 

1.OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione, disciplinata dal Capitolato d’Oneri allegato n. 3 al presente avviso, comprende:

– la gestione, la manutenzione ordinaria dell’impianto fisso di distribuzione carburanti, nonché il relativo servizio dì distribuzione carburanti, ivi connessa la realizzazione delle eventuali opere ad esso strumentali e le attività accessorie che integreranno i servizi di competenza del gestore dell’impianto stesso. La consistenza dell’impianto è descritta nell’allegato n. 2 “consistenza dell’impianto” che allegato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale.

Nell’esercizio dell’impianto dovranno essere puntualmente osservate, sotto la responsabilità del concessionario, tutte le norme di legge applicabili

La struttura comprensiva di arredi e attrezzature fisse e mobili sarà consegnata al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che risulterà come da apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Il concessionario (atteso il sopralluogo per la presa visione dell’impianto, attrezzature e arredi) prende atto delle strutture, attrezzature ed arredi presenti di proprietà comunale e pertanto che le spese per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature mancanti ed indispensabili per l’attività dell’impianto, nonché per la sostituzione conseguente ad usura di quelle presenti al momento della consegna di proprietà comunale, sono a carico dello stesso concessionario senza diritto ad alcun rimborso da parte dell’Amministrazione comunale.

 

 

  1. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione di cui al presente avviso avrà la durata di anni due con decorrenza dal 01.09.2022 e fino al 31/08/2024.

Il Comune si riserva, altresì, l’opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata agli stessi patti e condizioni e proroga tecnica per massimo 6 mesi.

3.CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

  1. Il concessionario dovrà svolgere l’attività in piena autonomia secondo il proprio progetto e relativo piano di gestione con il quale garantirà la corretta esecuzione della presente concessione.
  2. La concessione comprende le seguenti attività:
  3. a) la gestione dell’impianto fisso di distribuzione carburanti, nonché il relativo servizio dì distribuzione carburanti, ivi connessa la realizzazione delle eventuali opere ad esso strumentali e le attività accessorie che integreranno i servizi di competenza del gestore dell’impianto stesso con dotazione della struttura degli arredi e delle attrezzature necessarie in quanto non presenti;
  4. b) la manutenzione ordinaria dell’impianto fisso di distribuzione carburanti ivi connessa la realizzazione delle eventuali opere ad essa strumentali
  5. c) le attività accessorie che integreranno i servizi di competenza del gestore dell’impianto stesso.;
  6. d) le iniziative ulteriori promosse dal concessionario compatibili con la struttura.
  7. La erogazione da parte del concessionario delle attività di cui al punto 2. deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

 

4.CANONE DI CONCESSIONE  

  1. Il concessionario dovrà corrispondere a favore dell’Amministrazione un canone annuo pari ad € 500,00 (oltre IVA) posto a base di gara, su cui i concorrenti offriranno il miglior rialzo in sede di offerta economica.
  2. A decorrere dal secondo anno di concessione, il valore del canone di aggiudicazione, sarà soggetto all’adeguamento ISTAT.
  3. Il canone dovrà essere versato dietro presentazione fattura attiva da parte del Comune con cadenza semestrale entro 30 giorni dall’invio della fattura
  4. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a corrispondere un contributo annuo di €. 7.000,00.

 

 

5.DISCIPLINA PREZZI VENDITA

I prezzi di vendita saranno determinati dal concessionario.

Il concessionario dovrà trasmettere all’Amministrazione al termine di ogni anno la rendicontazione completa dell’attività svolta, con indicazione dei quantitativi venduti e relativi incassi.

 

6.SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1.Sono ammessi a partecipare alla presente procedura:

  1. a) persone fisiche;
  2. b) società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione distributore di carburante);
  3. c) raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 48 del D.Igs. n. 50/2016, costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra elencate i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, che agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti, e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  4. d) raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.

Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di cui alle precedenti lettere c) e d), in caso di aggiudicazione, di costituire tra loro apposita società nella forma della società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario.

Si applicano al riguardo, per quanto compatibili con la natura della concessione, le disposizioni cui all’art. 48 del D. Igs. n. 50/2016.

Sono esclusi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che versino in situazione di incompatibilità rispetto al servizio, ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore oggetto del presente bando.

Ai fini della sussistenza della causa di esclusione dell’intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio ovvero un componente dell’associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

 

  1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al punto 1 del presente articolo che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 48 del D. Igs. n. 50/2016, che si intende qui espressamente richiamato, in possesso dei seguenti requisiti minimi :

a- capacità economico/finanziaria: attestata da almeno n. 1 (una) dichiarazione di un istituto bancario, o intermediario autorizzato ai sensi del D.Igs. n. 385/1993, che il concorrente ha la capacità finanziaria necessaria ad assumere impegni di entità almeno pari ad Euro 300.000,00.

In caso di raggruppamento, le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento, limitatamente alla quota di partecipazione di ciascun componente.

b- capacità tecnico-professionale: attestata da dichiarazione resa in regime di auto-certificazione da cui si evinca esperienza pluriennale (almeno 3 anni ) nella gestione di impianti di distribuzione di carburanti, pluralità di impianti gestiti (almeno 3 ) di cui almeno uno in comuni montani con meno di 3 mila abitanti e/o in comuni siti nell’area interna di cui fa parte il comune di Parrano, che possono garantire la copertura della gestione completa della  filiera dal carico alla raffineria alla vendita diretta o con personale dipendente, che possano garantire l’accesso al punto vendita con mezzi di scarico del prodotto aventi le caratteristiche di larghezza massima di  ml. 2.45 e lunghezza massima di ml 7.00 (conta litri), che possano dimostrare di poter fare e che abbiano fatto anche in passato politiche di prezzo vantaggiose per gli utenti tali da garantire la ripresa delle vendite dell’impianto.

3.Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti, tutti i consorziati ovvero ciascun componente del raggruppamento (raggruppato o raggruppando) dovrà possedere integralmente tutti i requisiti di ordine generale di cui sopra.

3.Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria devono essere posseduti nella misura del 70% dalla capogruppo e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti.

 

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento.

 

7.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto degli elementi di valutazione indicati nel Capitolato d’Oneri (Offerta tecnica: 75 punti e Offerta economica: 25 punti) allegato alla presente. (All.3)

 

8.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere presentata attraverso plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura che presenti all’esterno l’indicazione del mittente e riporti la scritta “contiene istanza di partecipazione alla procedura per l’affidamento della concessione per la gestione del distributore carburanti di proprieta’ comunale sito in via Osteria s.n.c. per il periodo 01.09.2019 – 30.08.2022”

Il plico dovrà essere inviato al Comune di Parrano sito in Piazza XX Settembre 1 Parrano e dovrà pervenire entro le ore 12 del 20.07.2022

L’invio può essere effettuato esclusivamente mediante:

  • Raccomandata A/R
  • Consegna diretta al protocollo del Comune

Il plico dovrà contenere al suo interno:

  • L’istanza di partecipazione redatta secondo lo schema All 4 e debitamente firmata
  • Copia del documento di identità del proponente
  • Busta chiusa contenente l’offerta tecnica redatta secondo lo schema All 5 che deve riportare all’esterno la dicitura “offerta tecnica”
  • Busta chiusa contenente l’offerta economica redatta secondo lo schema All 6 che deve riportare all’esterno la dicitura “offerta economica”

 

  1. SELEZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE

La selezione tra le proposte avanzate avverrà sulla base di quanto previsto nel capitolato d’oneri agli Artt. 21 e 22

Si procederà alla individuazione dell’operatore economico anche in presenza di una sola offerta se conforme a quanto prescritto in sede di capitolato

 

10.RISERVATEZZA DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, D. Lgs 101/2018, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e vigente regolamento comunale, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito, come da informativa disponibile sul sito istituzionale al seguente link:w.w.w.comune.parrano.tr.it

11.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile  del procedimento  è il Geom. Marco Pellorca

Per ulteriori informazioni in merito è possibile contattare il numero 0763-838751

 

12.DOCUMENTAZIONE: il presente avviso e i relativi allegati e documenti collegati sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Parrano, www.comune.parrano.tr.it- sezione Amministrazione Trasparente – bandi e contratti

 

Allegati:

  • 1 planimetria
  • 2 consistenza impianto
  • 3 “capitolato prestazionale della Concessione del distributore carburanti di proprieta’ comunale sito In Via Osteria S.N.C. per Il periodo 01.09.2022- 31.08.2024”
  • 4 lo schema dell’istanza di partecipazione
  • 5 lo schema offerta tecnica
  • 6 lo schema offerta economica
  • 7 relazione tecnica economica redatta in data 17.07.2019 dal tecnico specialistico geom. Roberto Pazzaglia

 

 

Il Responsabile Area Tecnica

           (Geom. Marco Pellorca)

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PARRANO, approvato il PEF e le Tariffe della TARI 2022

Il Consiglio Comunale di Parrano riunitori il 31 maggio ha esaminato e approvato il Piano Economico e Finanziario relativo allo smaltimento dei rifiuti predisposto dall’AURI e defitito dagli uffici comunali rispetto ai regolamenti in vigore.

il vice sindaco Leonardo Marcacci ha illustrato le proposte della giunta.

E’ una manovra abbastanza pesante per i cittadini che vedranno aumenti del 20% frutto dell’accordo raggiunto a fine 2021 sulle maggiori utenze e delle decisione dell’ARERA che ha definito il livello massimo delle tariffe.

Durante il dibattito sono emersi unanimemente delle criticità rispetto ai costi dell’ASM e della Gestione ACEA della discarica e della mancata attivazione dell’isola ecologica di Fabro i cui lavori sono terminati da anni. Il Sindaco si è assunto l’impegno a sollevare in sede AURI queste problematiche e a chiedere al Sindaco di Fabro di chiudere rapidamente l’annosa vicenda dell’isola ecologica. Al termine del dibattito il Consiglio ha approvato a maggioranza con l’astenzione del rappresentante della minoranza, il PEF Tari e le tariffe per il 2022.

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PARRANO, finiti i lavori di pavimentazione del Centro Storico

Stiamo festeggiando con del buon prosecco la fine dei lavori di pavimentazione del centro storico di Parrano. Dobbiamo dire grazie al lavoro dei Posatori di Pietre Raffaele Della Porta e Gennaro Dividio che ci hanno regalato un bel lavoro artigianale che ci restituisce la vecchia pavimentazione con una veste rinnovata e più bella. Li dobbiamo anche ringraziare insieme all’impresa Bagnoli per il modo gentile e paziente con cui hanno affrontato le intemperanze dei nostri concittadini. Tutto è bene quello che finisce bene. Parrano non si ferma.

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PARRANO : Avviato il progetto legato al Servizio Civile Universale

Il Comune di Parrano ha presentato sul Bando 2021 del Servizio Civile Universale, supportato da Anci Umbria e Anci Lombardia, il progetto :

ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO E DEI BORGHI: LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NEI COMUNI UMBRI

La proposta  si  riferisce ad attività relative a EDUCAZIONE E PROMOZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Il progetto è stato approvato ed impegnerà per un anno per 25 ore a settimana due ragazzi , Andrea e Mattia.

COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

 

OBIETTIVI

AZIONI

ATTIVITA’ DI PROGETTO

1.

migliorare la promozione del territorio e degli eventi organizzati dall’Ente

1.organizzazione di attività ricreative ed eventi culturali all’interno del Comune

 

 

1. programmazione degli eventi in collaborazione con le Associazioni del territorio

2. ricerca di spazi e allestimento

3. gestione degli aspetti burocratici e amministrativi

4. educazione e promozione ambientale, paesaggistica, del turismo sostenibile e sociale

5. educazione e promozione del rispetto del territorio

2. accoglienza, gestione e monitoraggio dell’evento durante lo svolgimento

1. accoglienze e orientamento dell’utenza

2. raccolta e rielaborazione dati afflusso turisti

3. sportello informa per l’ambito specifico dell’accoglienza

4. accoglienza durante tutto l’anno e non solo in occasione degli eventi

 

2.

miglioramento del sito internet con uso di newsletter e social media

1. promozione degli eventi tramite social media

1. individuazione delle modalità di promozione più adeguate a ciascun evento

2. invio newsletter

3. implementazione del sito internet

4. diffusione di volantini e materiali informativi

5.pubblicazione di contenuti promozionali su sito internet e social media

 

Le attività previste :

  • Apertura del Museo del Territorio tutti i sabati e su appuntamento durante la settimana ( attivazione della carta unica del Progetto Musei in Rete e  della Web App VIVI ORVIETANO)
  • Accoglienza dei visitatori il sabato o la domenica dalle 10 alle 13 con tour nel centro storico
  • Organizzazione e supporto al programma delle iniziative del Comune 2022/2023
  • Supporto alle attività sulla rete del Comune di Parrano ( Sito Istituzionale, Pagina Facebook, sito ParranoBiodiversa, Istagram, Twitter, Radio Web,….)
  • Supporto alle attività di comunicazione del Comune
  • Gestione mailingf list finalizzati agli eventi
  • Supporto alla Green Comunity e all’Ecomuseo del Paesaggio
  • Supporto alle associazioni locali

Le prime attività che impegneranno i volontari saranno:

AVVISO PER VIA OSTERIA LIBERA IL 20 GIUGNO

 

     COMUNE DI PARRANO

 

                                              PROVINCIA DI TERNI

 

 

 

Prot. 2984                                                                                 Data 19.06.2023

DIVIETO DI SOSTA

Il 20 giugno 2023 dalle ore 7.00 alle ore 16 il tratto di via osteria che va dall’arco di piazza al bivio per la strada del cimitero deve essere libera dalla macchine perché devono essere realizzate le strisce bianche che delimitano la carreggiata.

Anche il parcheggio che si trova vicino la chiesa della Madonna delle Grazie va tenuto libero dalle auto Il 20 giugno 2023 dalle ore 7.00 alle ore 16.

 

                                                             Il Sindaco

                                                   Valentino Filippetti